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Guida. Cittadini Ue: come richiedere la cittadinanza italiana per residenza

Roma, 17 febbraio 2021 – Ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. D) della L. 91/1992, i cittadini dell’Unione Europea possono richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana se soddisfano determinati requisiti di

  • RESIDENZA;
  • REDDITO;
  • CONOSCENZA LINGUA ITALIANA.

Di seguito le indicazioni sulla documentazione necessaria e le modalità di presentazione della domanda.

CHI PUO’ RICHIEDERLA:

Cittadini stranieri di Paesi appartenenti all’Unione Europea:
⦁ ⁃ che risiedono in Italia regolarmente, senza interruzione, da almeno 4 anni;
⦁ ⁃ che dimostrano reddito non inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico e con l’aggiunta di € 516,00 per ogni figlio a carico;
⦁ ⁃ che attestano conoscenza della lingua italiana non inferiore al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Rifermento (QCER)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Mediante il Servizio di inoltro telematico del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, collegandosi alla seguente pagina:
https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Da settembre 2020 è necessario avere uno SPID – sistema di identità digitale per riconoscersi con la Pubblica Amministrazione (VEDI GUIDA SUL NUOVO PORTALE):
La domanda verrà inoltrata alla Prefettura competente, individuata in base all’attuale residenza del richiedente.
Una volta registrati, con le medesime credenziali sarà possibile:

  • compilare la domanda;
  • controllare lo stato della procedura;
  • ricevere nell’Area Personale le comunicazioni della Prefettura e del Ministero dell’Interno, relative ad appuntamenti per la consegna dei documenti, richieste di integrazioni, eventuali preavvisi di rigetto o provvedimento di definizione.
    E’ opportuno tenere monitorata la propria casella di posta elettronica, dove verranno inviati gli avvisi circa il deposito di comunicazione sul Portale.

CONTRIBUTO:
La domanda di cittadinanza è soggetta al pagamento del contributo di 250 €, da versare  presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”.
Attenzione: in caso di esito negativo della domanda, il contributo non verrà restituito.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

  1. 1. Estratto atto di nascita, comprensivo di tutte le generalità. Questo documento non ha scadenza. Per le donne che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del marito, il certificato di nascita deve recare sia il cognome da nubile che da sposata. Altrimenti sarà necessario allegare anche il certificato di matrimonio (tradotto e legalizzato), dove risulta il cambio del cognome. Verrà in ogni caso considerato il cognome del certificato di nascita.
  2. 2. Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza precedente. Tale certificato NON deve essere prodotto se: il richiedente risulta iscritto all’anagrafe PRIMA del compimento dei 14 anni, e ha mantenuto la residenza ininterrotta in Italia;
    Validità documento: sei mesi dalla sua emissione.

NOTA: Questi documenti pubblici, se prodotti da un Paese UE non necessitano di apostille, per dimostrarne l’autenticità (Regolamento del Parlamento Europeo, n. 2016/1191) –
Dovranno essere però tradotti e, la traduzione a sua volta legalizzata in Prefettura.

  1. Titolo di soggiorno in corso di validità;
  2. Ricevuta di pagamento contributo di 250 €
  3. Marca da bollo 16 €

NOTA: Il rifugiato politico o l’apolide, non potendo richiedere al proprio Paese il certificato di nascita e il certificato penale, può produrre, un atto di notorietà recante l’indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori, e una dichiarazione sostitutiva del certificato penale. 

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE

⦁ ⁃ Certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II° grado; (art.9,c.1,lett.a);
⦁ ⁃ Sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1,lett.b);
⦁ ⁃ Documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9,c.1,lett.c);
⦁ ⁃ Attestazione di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato;

AUTOCERTIFICAZIONI:
Potranno essere autocertificati:
⦁ ⁃ stato di famiglia, che attesti la composizione del nucleo familiare;
⦁ ⁃ data di primo ingresso in Italia;
⦁ ⁃ i 4 anni di residenza, con indicazione esatta di iscrizione ed eventuale trasferimento ad altri Comuni. Dovranno essere indicati anche i cambi di indirizzo all’interno del medesimo comune. Tali informazioni potranno essere fornite dall’Anagrafe dei Comuni in cui il richiedente ha risieduto;
⦁ ⁃ redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (CUD, UNICO, 730). I redditi sono riferiti all’intero nucleo familiare, quindi potranno concorrere alla formazione del reddito anche quello di coniugi, figli, genitori, fratelli o le sorelle se conviventi. 

⦁ NOTA1: Vengono presi in considerazione i redditi dei partner solo se regolamentati da “Unione civile” o “Convivenza di fatto”.
⦁ NOTA2: I lavoratori domestici DEVONO presentare la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi, nella quale si documenta la regolarità del pagamento delle imposte.

ATTESTAZIONE CONOSCENZA LINGUA ITALIANA: LIVELLO B1 RICHIESTO DA OTTOBRE 2018
E’ possibile produrre gli attesti di superamento dell’esame di lingua conseguito presso:

  • SOLO i seguenti enti certificatori, riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
    a. Università degli studi di Roma Tre (http://www.certificazioneitaliano.uniroma3.it/);
    b. Università per stranieri di Perugia – CELI (https://www.cvcl.it/);
    c. Università per stranieri di Siena – CILS (https://cils.unistrasi.it/)
    d. Società Dante Alighieri – PLIDA (https://plida.it/).

NOTA: E’ disponibile un esame di livello B1-Cittadinanza, appositamente ideato ai fini della presentazione dell’istanza di cittadinanza.

Esclusi dall’obbligo di dimostrare la conoscenza della lingua italiana:

  1. 1. cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli affari esteri.
  2. 2. cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero dell’istruzione (MIUR);
  3. 3. cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti d’istruzione riconosciuti dal MAECI (Scuole italiane all’estero)

PROCEDURA:

  1. 1. La Prefettura cura l’istruttoria, chiedendo rapporto informativo della Questura;
  2. 2. La domanda viene inoltrata al Ministero dell’Interno;
  3. 3. Il Ministero dell’interno chiede parere al Consiglio di Stato;
  4. 4. In caso di parere positivo, il Ministero emana provvedimento di concessione della cittadinanza;
  5. 5. Il decreto viene firmato dal Presidente della Repubblica;
  6. 6. Viene trasmesso alla Prefettura che lo notifica tramite il Comune di residenza;
  7. 7. Il richiedente deve prestare giuramento entro 6 mesi dalla notifica, presso il proprio Comune

Se il parere è negativo: verrà comunicato, prima del provvedimento di diniego definitivo, un preavviso, con termine di 10 giorni per produrre al Ministero dell’Interno eventuali memorie o documenti integrativi, di cui il Ministero dovrà tenere conto.

TEMPISTICHE:
Le domande presentate dopo il 22 ottobre 2020, il procedimento dovrà concludersi entro il termine massimo di tre anni (modifica ai Decreti Sicurezza, D.L. 130/2020)
Rimane invece di 4 anni il termine per la definizione delle domande già avanzate prima del 22 ottobre 2020.
Solo passato tale tempo sarà possibile richiedere al Ministero la conclusione del procedimento ed agire contro il mancato adempimento.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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