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Ho un permesso per studio, posso cambiare facoltà?

Sono un cittadino albanese con un permesso per motivi di studio. Sono iscritto a Giurisprudenza, ma sto pensando di passare a Economia e Commercio. Posso farlo?  Dopo il cambio, potrò rinnovare il mio permesso? 17 luglio 2008 – Fino a poco prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 154 del 10 agosto 2007, il permesso di soggiorno per motivi di studio non era rinnovabile oltre i tre anni della durata “legale” del corso prescelto. Il permesso era strettamente connesso e vincolato alla prosecuzione del corso di studi indicato all’atto del primo ingresso.

Il decreto citato che ha modificato le norme sul T.U. dell’Immigrazione in materia di ingresso e soggiorno di studenti, prevede, invece,  la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno per studio anche nel caso in cui il titolare si sia iscritto ad un corso di laurea diverso da quello per il quale aveva ottenuto il visto di ingresso.

Il Ministero dell’Interno ha poi chiarito (Telegramma urgente del 21 Febbraio 2007)  quali sono i casi in cui è possibile ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Nel dettaglio:

• prosecuzione degli studi in un corso diverso nella stessa università o in un corso uguale o diverso presso un’altra università

• prosecuzione degli studi al termine del conseguimento di un titolo accademico, con iscrizione ad altro corso nella stessa o in un’altra università. Quindi chi si iscrive a un nuovo corso dopo la laurea può ottenere il rinnovo senza dover ritornare nel proprio paese a richiedere un nuovo visto di ingresso

In tutti i casi descritti, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, lo studente deve esibire, oltre agli altri documenti, la certificazione comprovante il passaggio ad altro corso di studi almeno trenta giorni prima della scadenza del permesso.

E’ importante precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari con esclusione, quindi, dei passaggi a corsi privati.

Rimangono invece invariate le condizioni secondo cui lo studente, per conservare il proprio diritto al soggiorno per studio, deve sostenere con successo almeno 2 esami all’anno e può rinnovare il permesso per una durata non superiore a tre anni oltre la durata del corso legale previsto per la facoltà (4 o 5 anni + 3), allo scadere dei quali se non avrà terminato gli studi, perderà la possibilità di effettuare il rinnovo.

Avv. Mascia Salvatore

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