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Il mio datore non versa i contributi, rischio il permesso di soggiorno?

Devo fare il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma il mio datore di lavoro da qualche mese non ha pagato i contributi. Potrebbero negarmi il permesso di soggiorno per questo motivo?

 

07 giugno 2016 – Il mancato versamento dei contributi previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro subordinato non può condizionare il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto lo straniero non può incidere in modo diretto sui tempi di adempimento di questo obbligo da parte del datore di lavoro.

Infatti, quando si svolge l’attività di lavoro subordinato, il versamento dei contributi previdenziali è di competenza del datore di lavoro, per cui il lavoratore può soltanto verificare che tali versamenti vengano effettuati ed, eventualmente, sollecitare il loro versamento nel caso in cui il datore di lavoro non abbia ancora adempiuto tale obbligo.

Diverso è il caso dello straniero che svolge un’attività lavorativa autonoma, in quanto egli è l’unico responsabile di effettuare il versamento dei contributi previdenziali richiesti dalla normativa, e in quel caso il mancato adempimento di questo obbligo può avere conseguenze nella procedura di rinnovo del permesso di soggiorno.

Per cui quando si presenta la richiesta per il rinnovo del titolo di soggiorno, la Questura analizza la documentazione allegata alla domanda, compresa quella relativa al rapporto di lavoro. Nel caso in cui questa risulta incompleta o ci sono delle lacune, le autorità, prima di negare il rilascio del permesso di soggiorno, devono emettere un preavviso di diniego che motiva l’eventuale rigetto. Lo straniero, una volta che riceve questo avviso, deve integrare la domanda, entro i termini previsti dalla comunicazione, con la documentazione che dimostra di essere in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso e il soggiorno in Italia.

Infatti, secondo la normativa in materia di immigrazione, se si riscontrano delle irregolarità amministrative sanabili, le autorità non possono rifiutare o revocare il titolo di soggiorno, a meno che tali irregolarità non vengano colmate. Solo quando vengono a mancare i requisiti richiesti per la permanenza in Italia, il rinnovo del soggiorno può essere rifiutato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98.

D.ssa Maria Elena Arguello

 

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