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In fase di rinnovo del permesso di soggiorno che diritti ho? L’esperto risponde

Roma, 8 luglio 2021 – I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto ma che ne abbiano richiesto nei tempi (entro 60 giorni dalla scadenza) il rinnovo, godono degli stessi diritti che potevano esercitare con il proprio titolo.

Già l’art. 5, co. 9bis del T.U. Immigrazione infatti prevede che “in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza”

Il Ministero dell’Interno, con direttiva del 5 agosto 2006, ha chiarito che nell’attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero potrà:

  • lasciare l’Italia e farvi rientro, nel rispetto delle indicazioni di legge (vedi articolo al seguente link)
  • Mantenere il diritto all’assistenza sanitaria;
  • Continuare a frequentare corsi di studio;
  • Continuare a prestare la propria attività lavorativa;
  • Instaurare un nuovo rapporto di lavoro;
  • Conseguire la patente di guida;
  • Ottenere un documento d’identità.

Assistenza sanitaria:

Già il DPR 334/2004 prevedeva espressamente che anche in caso di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non cessa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Quindi i cittadini stranieri continuano anche in fase di rinnovo a godere del diritto all’assistenza sanitaria

Lavoro: possibile continuare il rapporto già instaurato o cambiare datore di lavoro

L’Inps stesso riconosce che nella fase di rinnovo del titolo di soggiorno devono essere riconosciuti al lavoratore straniero i medesimi diritti connessi al rapporto instaurato, come anche il diritto di cambiare impiego e quindi datore di lavoro.

Inoltre, in caso di perdita del lavoro, il cittadino straniero  potrà richiedere le prestazioni di disoccupazione

Patente di guida

Successivamente alla direttiva del Ministero dell’Interno, è possibile ottenere il rilascio della patente esibendo la ricevuta che attesa l’avvenuta richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, entro 60 giorni dalla sua scadenza. Prima invece, era possibile il solo avvio della procedimento ma non il rilascio dell’autorizzazione alla guida.

Carta d’identità: rilascio o rinnovo anche con permesso scaduto e ricevuta di rinnovo

Il documento identificativo potrà essere rilasciato dai Comuni di residenza anche al cittadino straniero con permesso scaduto, purché munito di ricevuta che attesa la richiesta di rinnovo nei tempi previsti dalla legge.

Inoltre, la validità della carta d’identità avrà validità 10 anni, e non più la durata del permesso di soggiorno.

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Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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