Con la mia ragazza stiamo organizzando il matrimonio in Italia. Abbiamo deciso di sposarci in chiesa e non in comune. Cambia qualcosa tra il matrimonio civile e quello religioso ai fini della richiesta del permesso di soggiorno?
20 febbraio 2013 – In Italia ci sono 2 possibilità per celebrare il matrimonio: civile celebrato dall’Ufficiale del Comune e in chiesa con effetti civili. Per quest’ultima categoria, lo Stato italiano ha stipulato degli accordi in merito alla celebrazione del matrimonio in chiesa con effetti civili con le seguenti confessioni religiose:
– Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con rito geovita (legge n°1159/1929)
– Tavola Valdese (legge n°449/1984);
– e delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno (legge n°516/1988);
– e delle Comunità Ebraiche italiane (legge n°101/1989 e legge 638/1996);
– Assemblee di Dio in Italia (legge n°517/1988 e legge n°128/2012);
– e Cristiana Evangelica Battista d’Italia (legge n°116/1995);
– Chiesa Evangelica Luterana in Italia (Legge n° 520/1995);
– Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (Legge n°126/2012);
– Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (legge n°127/2012)
– e Induista Italiana Samatana Dharma Samgha (legge n°246/2012)
-Chiesa cattolica (legge n°121/1985)
Le nozze celebrate con rito cattolico che ha effetti civili si chiama matrimonio concordatario e vengono regolate quasi per intero dalle norme del diritto canonico; la legge civile prevede alcuni adempimenti che devono essere rispettati per poter consentire il matrimonio valido anche civilmente.
Come per il matrimonio civile, occorre che prima della celebrazione si proceda alle pubblicazioni che verranno esposte sia nella parrocchia che presso l’ufficio comunale. Le pubblicazioni sono importanti per far presente alla comunità le intenzioni degli sposi e, quindi, dare la possibilità alla comunità di evidenziare se ci sono degli impedimenti seri per la celebrazione delle nozze.
Durante la celebrazione, il ministro di culto deve leggere agli sposi gli artt. 143, 144 e 147 del codice civile che elencano i diritti e doveri dei coniugi per lo Stato italiano. Inoltre, l’ufficiante deve redigere l’atto di matrimonio in duplice originale, in modo tale da trasmetterne uno all’ufficiale di stato civile. Nell’atto si possono inserire le dichiarazioni, consentite dalla legge civile, dei coniugi in merito al regime patrimoniale di separazione dei beni e il riconoscimento di un figlio naturale. Attenzione: se non si dichiara nulla in merito al regime dei beni, si intende il regime per come.
L’atto di matrimonio, firmato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere trasmesso entro 5 giorni dalla celebrazione all’ufficiale di stato civile che, entro 24 ore dalla ricezione, deve trascriverlo nei registri di stato civile per l’efficacia costitutiva del vincolo matrimoniale nell’ordinamento italiano. Comunque gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della celebrazione.
Per la richiesta del titolo di soggiorno sarà, quindi, valido il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune.
D.ssa Maria Elena Arguello