Roma, 25 ottobre 2022 – Il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario sia per ricerca lavoro che per altri motivi, continuando a percepire la prestazione.
Così chiarisce l’Inps nella circolare 177 del 28 novembre 2017, sottolineando però che per continuare a godere dell’indennità di disoccupazione è necessario comunicare la propria disponibilità, tramite iscrizione al Centro per l’Impiego, a partecipare ad attività volte al reinserimento lavorativo e alla riqualificazione professionale.
Solo chi si reca in altro paese UE, per i primi tre mesi il diritto alla prestazione non è vincolato a questo obbligo.
La violazione di tale obbligo obbligo (che in caso di trasferimento in altro Paese UE parte dal quarto mese) comporta: diminuzione della prestazione , perdita dell’indennità o della stesso stato di disoccupazione in caso di più violazioni dell’obbligo di presentarsi al Centro per l’Impiego o di partecipazione alle attività proposte.
Cosa bisogna fare prima e dopo la partenza per un altro Stato?
Per non perdere l’indennità, occorrono alcuni passaggi da compiere sia in Italia che nel Paese di trasferimento.
Prima della partenza bisogna:
- Essere iscritto da almeno 4 settimana nelle liste di disoccupazione;
- Comunicare l’indisponibilità al Centro per l’impiego, a causa del trasferimento all’estero;
- Richiedere all’Inps il rilascio del documento U2 (che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni).
Nel Paese di trasferimento bisogna:
- iscriversi entro sette giorni come persona in cerca di occupazione presso il centro per l’impiego;
- presentare il documento U2 che attesta il diritto alle prestazioni.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato