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Indennità di disoccupazione: se mi reco all’estero continuo a percepirla? Cosa devo fare per ottenere il trasferimento? L’esperto risponde

Roma, 25 ottobre 2022 – Il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario sia per ricerca lavoro che per altri motivi, continuando a percepire la prestazione.

Così chiarisce l’Inps nella circolare 177 del 28 novembre 2017, sottolineando però che per continuare a godere dell’indennità di disoccupazione è necessario comunicare la propria disponibilità, tramite iscrizione al Centro per l’Impiego, a partecipare ad attività volte al reinserimento lavorativo e alla riqualificazione professionale.

Solo chi si reca in altro paese UE, per i primi tre mesi il diritto alla prestazione non è vincolato a questo obbligo.

La violazione di tale obbligo obbligo (che in caso di trasferimento in altro Paese UE parte dal quarto mese) comporta: diminuzione della prestazione , perdita dell’indennità o della stesso stato di disoccupazione in caso di più violazioni dell’obbligo di presentarsi al Centro per l’Impiego o di partecipazione alle attività proposte.

Cosa bisogna fare prima e dopo la partenza per un altro Stato?

Per non perdere l’indennità, occorrono alcuni passaggi da compiere sia in Italia che nel Paese di trasferimento.

Prima della partenza bisogna:

  • Essere iscritto da almeno 4 settimana nelle liste di disoccupazione;
  • Comunicare l’indisponibilità al Centro per l’impiego, a causa del trasferimento all’estero;
  • Richiedere all’Inps il rilascio del documento U2 (che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni).

Nel Paese di trasferimento bisogna:

  • iscriversi entro sette giorni come persona in cerca di occupazione presso il centro per l’impiego;
  • presentare il documento U2 che attesta il diritto alle prestazioni.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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