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Indisponibilità all’assunzione dopo il rilascio del nulla osta: come comportarsi? L’esperto risponde

Roma, 16 febbraio 2022 – Ho ottenuto il nulla osta all’ingresso ma il datore di lavoro ha cambiato idea e non intende più assumermi, ho ugualmente diritto ad un permesso di soggiorno?

Il cittadino straniero che, una volta entrato in Italia con nulla osta emesso nella procedura dei cosiddetti “Flussi”, riceve invece il successivo rifiuto all’assunzione da parte del datore di lavoro può rimanere ugualmente in Italia e richiedere un permesso per attesa occupazione.

Tale possibilità è riconosciuta da una Circolare emanata già nel 2007 dal Ministero dell’Interno (disponibile al seguente link ) per ovviare a tali situazioni, spesso non dovute a colpa del lavoratore.

E’ importante tuttavia ricordare che il cittadino straniero è comunque tenuto a presentarsi allo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura competente entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, comunicando l’indisponibilità del proprio datore di lavoro a stipulare il contratto di soggiorno.

Verrà quindi rilasciato un permesso di soggiorno, della durata di un anno, “per attesa occupazione”, che autorizza il cittadino straniero a permanere in Italia e reperire altro impiego. Con tale documento è infatti possibile iscriversi alle liste di collocamento del Centro per l’Impiego.

Se dovesse invece essere presente altro datore di lavoro disponibile all’assunzione, il richiedente potrà presentarsi con quest’ultimo nella data fissata per la convocazione presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, a seguito del quale verrà consegnato kit postale per richiesta del permesso di soggiorno.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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