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Ingresso in Italia per i nomadi digitali e i lavoratori da remoto: l’esperto risponde

Roma, 6 maggio 2024 – Con il recente Decreto 29 febbraio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2024, il governo italiano ha delineato le procedure di ingresso in Italia per i nomadi digitali e i lavoratori da remoto.

Per richiedere un visto per nomadi digitali, i requisiti sono:

  • essere cittadini extracomunitari, in quanto i cittadini dell’UE non sono tenuti a richiedere il visto;
  • rientrare nella categoria dei lavoratori altamente qualificati;
  • essere in grado di lavorare a distanza, grazie agli strumenti tecnologici;
  • lavorare come autonomi o per un’azienda con sede fuori dall’Italia.

La normativa prevede che i richiedenti non devono richiedere un Nulla Osta (cioè un’autorizzazione preventiva rilasciata dal Ministero del Lavoro). Questa esenzione semplifica il processo di richiesta riducendo i tempi di elaborazione di questo specifico visto.

Inoltre, un ulteriore vantaggio del Visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto è che coloro che desiderano usufruirne non devono sottostare alle limitazioni del Decreto Flussi, ovvero il decreto che limita il numero di stranieri che possono richiedere un visto di lavoro.

Il nuovo decreto chiarisce alcune importanti definizioni, ovvero:

  1. Per attività lavorativa altamente qualificata si intende l’attività svolta dallo straniero in possesso dei requisiti previsti dall’art 27-quater, comma 1, del TUI (si vedano i requisiti per la Carta Blu in Italia);
  2. È definito nomade digitale lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto;
  3. È definito lavoratore da remoto lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.lgs 81/2015.

L’articolo 3 del nuovo decreto stabilisce i requisiti per l’ottenimento del visto e del relativo permesso di soggiorno. Tali requisiti includono il possesso di:

  • Un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  • Un’assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida in Italia per tutto il periodo del soggiorno;
  • Idonea documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa;
  • Esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
  • Contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante – se lavoratori da remoto – per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 27 quater, comma 1 del TUI;
  • Dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro o committente – corredata da copia del documento di riconoscimento – che attesti l’assenza di condanne penali a carico, negli ultimi 5 anni, per reati di cui all’art. 22 comma 5-bis del TUI (tra cui, favoreggiamento immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati).

Ai sensi dell’art. 4 del nuovo decreto, tale permesso di soggiorno riporterà la dicitura “nomade digitale – lavoratore da remoto” e verrà rilasciato per un periodo non superiore a un anno ma con possibilità di rinnovo annuale, laddove permangano le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Il permesso di soggiorno può essere revocato in alcuni casi, ad esempio se non sono rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti. Oppure se, a seguito di verifica da parte della Questura competente, il datore di lavoro o committente risulti essere stato condannato negli ultimi 5 anni per i reati di cui all’articolo 22, comma 5-bis, del TUI.

Infine, al titolare del visto per nomade digitale è consentito il ricongiungimento familiare come da art. 29 del TUI. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quella del lavoratore.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Francesca Pia Testini, avvocato

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