Roma, 25 novembre 2022 – Occorre in primo luogo premettere che la Legge ed il Contratto collettivo individuano le seguenti date specifiche come festività:
1 e 6 gennaio, lunedì di pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, festività del Santo patrono del luogo in cui si svolge il lavoro.
Il contratto collettivo del lavoro domestico prevede che in questi giorni spetta il riposo al lavoratore, senza però perdere il diritto alla retribuzione, oppure un supplemento se si lavora durante la festività (o la domenica).
Quanto ai collaboratori domestici bisogna distinguere tra lavoratori con paga oraria e lavoratori con paga mensile.
Paga oraria: Se il collaboratore domestico riceve una retribuzione calcolata su base oraria, la festività viene retribuita sempre, con una somma pari ad 1/6 dell’orario settimanale, indipendentemente dalle ore convenute, dal fatto che la festività cada di domenica o che quello fosse o meno giorno lavorativo.
Paga mensile: il lavoratore riceverà in busta paga una retribuzione prevista per quel giorno secondo il contratto collettivo, se la festività cade in un giorno dal lunedì al sabato. Se invece la festività coincide con la domenica, dovrà essere riconosciuto un importo aggiuntivo alla retribuzione pari ad 1/26 dello stipendio mensile.
Tuttavia, è permesso al lavorare richiede il recupero del giorno di riposo in altro giorno della settimana, con rinuncia al godimento in busta paga della festività.
Se si lavora durante la domenica e le festività, invece, il datore di lavoro dovrà riconoscere sia le ore lavorate, sia una maggiorazione del 60%.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato