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Mi trovo fuori dall’Italia e ho il permesso in scadenza, la validità è prorogata? Cosa devo fare?

Cosa succede agli stranieri che ora si trovano fuori Italia (che non riescono ancora a tornare a causa del Covid19) a cui nel frattempo scade il permesso di soggiorno? La validità del loro permesso è prorogata anche se sono fuori Italia? Cosa devono fare?

Roma, 12 marzo 2021 – Con il Decreto legge n. 2/2021 è stata prorogata la validità del permessi di soggiorno fino al 30 aprile 2021, con la conseguente possibilità per i titolari di procedere al loro rinnovo fino a tale data.

Si ricorda che rimangono validi fino a tale data i seguenti titoli di soggiorno:
• Permessi di soggiorno per lavoro subordinato
• Permessi di soggiorno per lavoro autonomo
• Permessi di soggiorno per motivi familiari
• Permessi di soggiorno per motivi di studio
• Permessi di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti
• Permessi di soggiorno per lavoro stagionale
• Le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7, TUI, ovvero le dichiarazioni di presenza
• I documenti di viaggio (rilasciati a titolari di protezione internazionale o apolidi)

E’ inoltre prorogata la validità:

• dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale
• dei nulla osta rilasciati per ricongiungimento familiare
• dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi: infermieri, dirigenti di azienda, traduttori e interpreti, ecc… e ricerca, carta blu, trasferimenti intrasocietari.

Gli stranieri all’estero con permesso scaduto durante l’assenza dall’Italia potranno rientrare in Italia senza visto di reingresso esibendo il permesso di soggiorno scaduto e ricevuta di avvenuta richiesta di rinnovo.

Si precisa che tale richiesta può essere fatta anche nelle forme diverse da quelle ordinarie (es. Kit postale), purchè idonee a portare a conoscenza della Questura competente la domanda di rinnovo.

Potrà quindi essere formulata domanda di rinnovo del titolo a mezzo pec (posta elettronica certificata) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Infatti, l’art. 5, comma 4, D.Lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione) dispone semplicemente che “il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto al Questore della provincia di dimora”, senza prescrivere particolari modalità.

Sarà quindi sufficiente, al momento del rientro in Italia, portare con sé il titolo di soggiorno e la ricevuta di richiesta del suo rinnovo.

Sarà così possibile fare reingresso in Italia senza necessità di visto, ma ciò deve avvenire servendosi di collegamenti diretti.

In caso contrario, con scalo in altro Paese Schengen sarà necessario il visto, mentre se si effettua cambio presso uno scalo intermedio di un Paese extra-Schengen, sarà necessaria la dichiarazione di accompagnamento dell’Ambasciata.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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