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Patente estera: che succede se non la converto nei termini o violo le norme del codice della strada guidando con la patente del mio Paese?

Roma, 22 luglio 2022 – In primo luogo occorre precisare che la patente rilasciata da un Paese straniero, sia comunitario che extra UE, permette di guidare in Italia fino entro uno o due anni (se patente europea) dall’iscrizione della residenza del cittadino straniero.

Una volta trascorso tale periodo di tempo il documento estero dovrà essere convertito, pena il ritiro dello stesso poiché la guida con patente estera anche in corso di validità, e quindi non scaduta, ma non convertita equivale secondo la legge italiana a guida con patente scaduta.

Quindi la sanzione che il cittadino straniero potrà subire sarà il ritiro della patente.

Sarà comunque possibile anche in questo caso, se ammesso dagli accordi bilaterali tra il proprio Paese e l’Italia, chiedere la conversione della patente ritirata, che quindi verrà inviata dalla Prefettura alla Motorizzazione Civile, ufficio competente anche per le conversioni.

Se non è invece ammessa la conversione, la patente vero inviata al Consolato in Italia del Paese di origine del titolare e il cittadino straniero dovrà sostenere un esame per conseguire la patente italiana se desidera continuare a guidare.

Quando invece vengono commesse violazioni delle norme del Codice della Strada, valgono le stesse regole e le stesse sanzioni previste per chi guida con una patente italiana, sanzioni che però avranno effetto sul documento di guida estero.

Nello specifico, se vengono violate norme che prevedono la sospensione o il ritiro della patente (ad esempio, guida con patente anche estera scaduta o guida in stato di ebbrezza), il Codice della Strada prevede che venga inibita la guida, e quindi un divieto di guidare in territorio italiano per un determinato periodo, corrispondente al periodo di sospensione della patente oppure per un periodo di due o tre anni in caso di revoca della stessa.

La patente estera sarà quindi ritirata e verrà comunicato il provvedimento all’Autorità che ha l’ha rilasciata, tramite il Consolato in Italia del Paese in questione.

Durante questo periodo non sarà possibile pertanto nemmeno richiedere una patente italiana, essendo la sanzione volta a vietare che il destinatario conduca un veicolo.

Trascorso il periodo di inibizione il titolare potrà ottenere la restituzione della propria patente, che potrà essere usata se ancora in validità e nei termini per la conversione.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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