Roma, 4 maggio 2023 – In primo luogo occorre precisare che la patente rilasciata da un Paese straniero, sia comunitario che extra UE, permette di guidare in Italia fino entro uno o due anni (se patente europea) dall’iscrizione della residenza del cittadino straniero.
Una volta trascorso tale periodo di tempo il documento estero dovrà essere convertito, se possibile in base agli accordi bilaterali, oppure occorrerà sostenere l’esame di abilitazione alla guida secondo la procedura prevista in Italia.
Invece le norme del Codice della Strada valgono a prescindere del titolo abilitativo, e quindi a prescindere che la patente sia stata acquisita in Italia o in altro Paese.
I conducenti di qualsiasi mezzo sono quindi tenuti al rispetto delle medesime regole, bisogna tuttavia tenere in considerazione che le sanzioni (pur essendo le medesime) avranno effetto su un documento di guida estero.
Nello specifico, se vengono violate norme che prevedono la sospensione o il ritiro della patente (ad esempio, guida con patente anche estera scaduta o guida in stato di ebbrezza), il Codice della Strada prevede che venga inibita la guida, e quindi un divieto di guidare in territorio italiano per un determinato periodo, corrispondente al periodo di sospensione della patente, oppure per un periodo di due o tre anni in caso di revoca della stessa.
La patente estera sarà quindi ritirata e, trattandosi di autorizzazione emessa da Autorità straniera, verrà comunicato il provvedimento a quest’ultima, tramite il Consolato in Italia del Paese in questione.
Durante questo periodo non sarà possibile inoltre nemmeno richiedere una patente italiana, essendo la sanzione volta a vietare che il destinatario conduca un veicolo.
Trascorso il periodo di inibizione il titolare potrà ottenere la restituzione della propria patente, che potrà essere usata se ancora in validità e nei termini per la conversione.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato