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Profughi ucraini: cos’è e cosa prevede il DPCM appena approvato?

Roma, 4 aprile 2022 – Il 28 marzo il Governo italiano ha adottato un decreto (visionabile al seguente link) in attuazione della decisione del Consiglio dell’Unione Europea 2022/382 e ancor prima della 001/55/Ce sulla concessione di protezione temporanea agli sfollati, con cui vengono precisate alcuni aspetti sulla protezione temporanea riconosciuta ai cittadini ucraini fuggiti in conseguenza dell’attuale conflitto.

Durata della protezione temporanea:

Il decreto stabilisce una durata di un anno del permesso per protezione temporanea, che parte dal 4 marzo 2022.

Tale permesso potrà essere rinnovato di sei mesi in sei mesi, fino ad un anno complessivo.

La protezione può invece cessare prima su decisione del Consiglio dell’Unione Europea, evidentemente qualora il conflitto dovesse terminare prima. Di conseguenza anche il permesso non avrà più effetto.

Chi può ottenere il permesso per protezione temporanea:

Possono richiedere tale permesso:

  • i cittadini ucraini residenti in Ucraina fino al 24 febbraio 2022 compreso;
  • gli apolidi o cittadini di Paesi extra UE che risiedevano in Ucraina in quanto rifugiati o con altro permesso nazionale equivalente;
  • apolidi e cittadini di altri Paesi che risiedevano in Ucraina con permesso permanente e che non possono tornare nel proprio Paese in condizioni di sicurezza (perché ad esempio anche in tale Stato vi è un conflitto o comunque non è un Paese sicuro);
  • I familiari delle due categorie precedenti, residenti in Ucraina con valido permesso di soggiorno fino al 24 febbraio 2022.

Protezione temporanea o protezione internazionale (status di rifugiato):

È sempre possibile per queste categorie di persone richiedere anche la protezione internazionale, tuttavia il Decreto precisa che:

  • se è già stata riconosciuta protezione temporanea la valutazione della protezione internazionale sarà sospesa fino alla cessazione della prima;
  • Il rifiuto della protezione temporanea non esclude la concessione della protezione internazionale;
  • Se viene presentata domanda di protezione internazionale dopo il rifiuto della protezione temporanea il cittadino straniero non può essere comunque espulso fino alla decisione sul riconoscimento della protezione internazionale o in caso di divieto di espulsione (per pericolo di persecuzione, rischio di tortura o trattamento inumano nel Paese di destinazione).

Cittadini ucraini che hanno presentato domanda di sanatoria ancora non conclusa:

Il Dpcm prevede la possibilità per questa categoria far rientro in Ucraina, e quindi reingresso in Italia, allo scopo di prestare soccorso ai propri familiari. Questo perché, essendo privi di permesso fino alla decisione sulla domanda di sanatoria, come gli altri cittadini stranieri non potrebbero uscire dal territorio italiano con la sola ricevuta, salvo il rischio di vedersi respinti alla frontiera.

Cittadini ucraini richiedenti la cittadinanza italiana: esenzione temporanea

I cittadini ucraini che hanno presentato domanda dopo il 27 febbraio 2022 sono esentati dalla presentazione di certificato di nascita e certificato penale del paese di origine (se giunti in Italia dopo i 14 anni), fino al termine della protezione temporanea.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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