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Regolarizzazione 2020: le novità della circolare del Ministero dell’Interno

Roma, 19 novembre 2020 – Con la circolare del 17 novembre 2020 il Ministero dell’Interno fornisce importanti indicazioni attinenti le domande di emersione presentate ai sensi dell’art. 103, D.L. 34/2020, il cui termine, ricordiamo, è scaduto il 15 agosto.

Di seguito i punti più rilevanti toccati dalla circolare:

RIAPERTI I TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA DAL 25 NOVEMBRE
Tale possibilità è concessa solo a coloro che abbiano pagato il contributo di 500 € ma non abbiano inviato la domanda di regolarizzazione oppure, per errore, l’abbiano presentata all’Inps anziché tramite il portale del Ministero all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2
L’utente, per essere autorizzato alla compilazione dei modelli di domanda EM-DOM_2020 ed EM-SUB_2020 dovrà inserire i dati presenti sul modello F24.

IDONEITA’ ALLOGGIATIVA: può essere prodotta anche dopo convocazione
Per evitare che i lunghi tempi di attesa per l’ottenimento di tale documento comportino un’eccessiva dilazione della convocazione delle parti in Prefettura, il Ministero chiarisce che sarà possibile firmare il contratto di soggiorno anche con la sola richiesta dell’idoneità alloggiativa.
Rimane comunque fermo l’obbligo per il datore di lavoro di produrre il documento allo Sportello Unico in un secondo momento.

FIRMA CONTRATTO DI SOGGIORNO: POSSIBILE DELEGARE UN FAMILIARE
Tale possibilità è ammessa per il datore di lavoro che, per motivi di salute, si trovi impossibilitato a recarsi in Prefettura per la la firma del contratto di soggiorno insieme al lavoratore.
Chiarisce il Ministero che è quindi possibile delegare un familiare fino al terzo grado , il quale dovrà farsi identificare e portare con sé delega del datore di lavoro, con indicazione della ragione di impedimento a presentarsi personalmente.

INTERRUZIONE O MANCATA FIRMA DEL CONTRATTO DI LAVORO PRIMA DELLA CONVOCAZIONE IN PREFETTURA: permesso per attesa occupazione
Il Ministero amplia le possibilità di concessione di permesso di soggiorno per attesa occupazione, al di fuori delle precedenti due ipotesi di decesso del datore di lavoro/ fallimento o cessione di azienda, ammettendola anche negli altri casi in cui la procedura comunque si interrompa.
Il datore di lavoro dovrà:

  • comunicare l’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro;
  • formalizzare il contratto di soggiorno per il periodo di impiego effettivo del lavoratore.
    Al lavoratore potrà quindi essere rilasciato un permesso per attesa occupazione, previa valutazione dello Sportello Unico Immigrazione, che dovrà verificare le ragioni che hanno determinato l’interruzione del rapporto.
    Se invece il cittadino straniero non aveva ancora iniziato a lavorare? Sarà sempre lo Sportello Immigrazione, in sede di convocazione, a valutare l’eventuale rilascio del permesso per attesa occupazione.
    In caso di cessazione del rapporto per decesso del datore di lavoro / fallimento dell’azienda: precisa il Ministero che è ammessa la valutazione di ciascun caso per la concessione del permesso per attesa occupazione. Infatti, il D.l. 34/2020 ammette solo il subentro di un nuovo datore di lavoro.

Fonti: Ministero Dell’Interno: Decreto 19 maggio 2020, n. 34. Emersione di rapporti di lavoro irregolari.

Indicazioni operative

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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