in

Regolarizzazione: come attestare la presenza in Italia dal 31 dicembre 2011?

Salve, ho visto che dal prossimo 15 settembre sarà possibile regolarizzare i lavoratori stranieri occupati in nero. Ho letto però che questi dovranno attestare la loro presenza in Italia dal 31 dicembre 2011. Come sarà possibile attestare la presenza?

Dal 15 settembre il via alla regolarizzazione
Dal prossimo 15 settembre, sarà possibile inviare le domande per regolarizzare i lavoratori, cittadini extracomunitari, occupati irregolarmente. Tale possibilità è stata prevista nel d.lgs. 109 del 2012, all’articolo 5. Il d.lgs. 109, ricordiamo, è stato emanato in attuazione della direttiva europea 2009/52/CE, provvedimento volto a rafforzare la lotta all’immigrazione illegale, ed in particolare volto ad evitare lo sfruttamento della posizione di soggiorno irregolare dei cittadini extracomunitari presenti nel nostro Paese. Il provvedimento implementa infatti, le sanzioni a carico dei datori di lavoro che occupano irregolarmente gli stranieri.
Il decreto legislativo prevede però una norma transitoria, (l’articolo 5), che consente da un lato, ai datori di lavoro di regolarizzare il rapporto di lavoro irregolare, e dall’altro offre la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno agli stranieri che denunceranno le situazioni di sfruttamento.

Perplessità sulla disposizione legislativa
Purtroppo, è bene evidenziare che allo stato, le disposizioni introdotte lasciano molti margini di dubbio sulla concreta attuazione della regolarizzazione. Alcuni punti destano perplessità anche di conformità ai parametri Costituzionali. In particolare, la necessaria dimostrazione della presenza continuativa dello straniero in Italia almeno dal 31 dicembre 2011, pare disposizione inutile, posto che, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro, si richiede la denuncia del rapporto che sia antecedente di almeno tre mesi l’entrata in vigore del decreto legislativo (in sostanza con l’entrata in vigore del decreto legislativo il 9 agosto, il rapporto di lavoro deve essersi instaurato almeno dal 9 di maggio).

Inoltre, viene richiesto che la dimostrazione della presenza in Italia almeno 31 dicembre, venga acclarata mediante documentazione proveniente da organismi pubblici.
Anche questa disposizione fa emergere delle perplessità, considerando che, nella maggior parte dei casi, la regolarizzazione del rapporto di lavoro verrà effettuata verso cittadini extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio nazionale i quali, come è noto, sono particolarmente restii ad avere rapporti con organismi pubblici dato il timore di essere sottoposti a provvedimenti di espulsione.
In considerazione della disposizioni citate verrebbero tagliati fuori dalla possibilità di essere regolarizzati, tutti gli stranieri che hanno fatto ingresso in Italia successivamente al 31 dicembre 2011 e tutti quelli che, pur possedendo questo requisito, non sono in grado di fornire idonea documentazione attestante la loro presenza prima di tale data.

Quali documenti si potranno considerare validi per attestare la presenza?
Per quanto riguarda poi, la documentazione utile ad attestare la presenza in Italia dello straniero, non resta che attendere ulteriori specificazioni da parte delle Istituzioni, stante l’estrema genericità della definizione di organismo pubblico (per la cui concreta nozione sono dovute intervenire più pronunce giurisdizionali, e provvedimenti legislativi).
E’ possibile, che possano essere presi in considerazione quali documenti validi ad esempio, i documenti provenienti amministrazioni pubbliche, come la tessera STP – straniero temporaneamente presente –  per l’erogazione di prestazioni sanitarie, referti di Pronto soccorso e certificati rilasciati da strutture pubbliche, i permessi di soggiorno scaduti o che non consentono di svolgere attività lavorativa rilasciati prima del 31 dicembre, i documenti attestanti l’iscrizione a scuola dei figli di cittadini stranieri irregolarmente presenti, i timbri sul passaporto o la dichiarazione di presenza. Potranno forse essere considerati validi i soggiorni in albergo, posto che l’albergatore deve effettuare la comunicazione dei presenti nella struttura alla Questura.
Sono numerosissime le richieste sulla documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza in Italia dello straniero, ma allo stato, non è possibile offrire una precisa indicazione di quali documenti possano essere ritenuti utili ed è quindi necessario, attendere le opportune specificazioni degli Organi competenti.

Avv. Andrea De Rossi

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

Grecia: immigrato iracheno ucciso in attacco razzista

Lombardia: al via progetti per insegnare l’italiano agli stranieri