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Regolarizzazione. L’esperto risponde alle vostre domande

Roma, 22 maggio 2020 – In attesa delle specificazioni rimandate ai decreti ministeriali di prossima emanazione pubblichiamo alcune domande e possibili risposte dei nostri esperti giunte in redazione.

Si tratta di una doppia sanatoria? Se sì, che differenza c’è tra una e l’altra?
Viene impropriamente definita doppia sanatoria perché permette una doppia regolarizzazione/emersione:
a) lavorativa: di cittadini italiani e stranieri (cittadini UE ed extra-UE) regolarmente soggiornanti;
b) della posizione sul territorio italiano: lavoratori stranieri irregolari potranno ottenere oltre che un formale contratto di lavoro anche un permesso di soggiorno. Questa possibilità è tuttavia riservata agli stranieri che si trovavano sul territorio italiano prima dell’8 marzo 2020.

Tutti i datori di lavoro possono attivare la procedura?
No. Dal testo letterale del Decreto sarà possibile attivare la procedura con il primo canale (emersione dal lavoro nero e regolarizzazione di cittadino straniero) solo a:
datori di lavoro italiani;
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea;
cittadini stranieri lungo soggiornanti.
Quindi sono da ritenersi esclusi i datori di lavoro con un permesso di soggiorno ordinario, con i conseguenti profili di illegittimità del Decreto su questo punto.

La sanatoria è solo per coloro che hanno un permesso di soggiorno scaduto o per tutti coloro che non hanno documenti?
La scadenza del permesso di soggiorno, indicata a dopo il 31.10.2019, è richiesta solo nel caso del primo canale, ovvero di richiesta di permesso di soggiorno temporaneo.
Invece il datore di lavoro potrà regolarizzare anche cittadini stranieri che siano comunque privi di permesso, purché la loro presenza sia provata dall’ 08.03.2020 e non abbiano lasciato il territorio.

Come si può dimostrare la presenza in Italia dall’08.03.2020?
E’ possibile dare prova della propria presenza:
1) se si è stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici, perché, ad esempio, si è stati precedentemente titolari un permesso di soggiorno o perché, pur per casualità, si è stati fermati dalla Polizia e sottoposti a controlli;
2) se si è effettuata dichiarazione di presenza: adempimento richiesto nei casi di soggiorno breve inferiore a 3 mesi (turismo, ricerca scientifica, missione, studio, gara sportiva, affari, visita) tramite dichiarazione entro 8 giorni alla Questura del luogo in cui ci si reca. A tale dichiarazione provvedono anche le strutture dove si alloggia (alberghi);
3) producendo “attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici”, idonea a dimostrare la propria presenza sul territorio italiano prima del 08.03.2020.
Il possesso di tale documentazione costituisce sicuramente un’eventualità puramente casuale ma sarà possibile fornire prova tramite qualsiasi certificazione che provenga da organismi pubblici (pronto soccorso e scuole ad esempio, se si hanno figli minori).

Gli stranieri che provengono da Paesi che non applicano l’accordo Schengen, come possono dimostrare la loro presenza?
Tramite il timbro apposto sul passaporto ai valichi di frontiera.

Nel secondo caso di regolarizzazione, cosa si intende per permesso di soggiorno scaduto? Vale anche in caso di rinnovo richiesto ma con procedura pendente?
La norma parla espressamente di permesso non rinnovato o convertito, probabilmente per evitare che chi già abbia ottenuto il rinnovo o altro titolo ricorra a questo canale. Si può quindi ritenere che chi abbia semplicemente fatto richiesta di rinnovo o conversione, fino a che la procedura non sia ancora conclusa, possa richiedere il permesso di soggiorno temporaneo.

Ai fini della richiesta di permesso temporaneo, fino a quanto tempo prima è necessario aver svolto attività in quei 3 settori?
Il testo della norma non pone limiti temporali, sicché si può presumere che l’attività lavorativa da comprovare nei tre settori di riferimento possa essere stata svolta anche molto tempo prima della scadenza del proprio permesso di soggiorno. Ne consegue che non necessariamente il permesso di soggiorno scaduto debba essere stato connesso all’attività lavorativa di quei tre settori.

Come si può dimostrare di aver svolto attività lavorativa nei tre settori richiesti dalla norma?
Occorre premettere che la documentazione necessaria a tal fine sarà indicata nel decreto ministeriale di prossima emanazione.
Si può comunque anticipare che ti tratterà di documentazione che possa essere “riscontrata” dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nel caso di lavoro in nero, è presumibile che anche le dichiarazioni del datore di lavoro precedente possano essere utili a tal fine. In tal caso sono comunque da considerare gli eventuali effetti di tale dichiarazione stante il rischio di vedersi contestare un illecito.

In quali casi il permesso di soggiorno temporaneo potrà essere convertito in permesso per lavoro?
Queste le possibili ipotesi:
a) il cittadino straniero alla scadenza del permesso temporaneo è munito di contratto di lavoro in uno dei tre settori indicati dalla norma;
b) il cittadino straniero ha prestato attività lavorativa durante i sei mesi (la norma non ne indicata però la durata, quindi potranno essere anche più prestazioni di breve durata) ma al momento della scadenza del permesso temporaneo è sprovvisto del contratto: in questo sarà si potrà produrre la documentazione retributiva e previdenziale e richiedere comunque la conversione;
c) il cittadino straniero non ha prestato alcuna attività lavorativa, che trova a ridosso della scadenza del titolo. In questa ipotesi potrà esibire il contratto per richiedere la conversione.

Il contratto di lavoro necessario per la conversione, se avuto al termine dei sei mesi deve riguardare gli stessi settori indicati dalla norma?
Il dato letterale della norma non fa riferimento ai tre settori, ai quali deve invece fare riferimento la documentazione retributiva e previdenziale se l’attività è stata svolta nei sei mesi di permesso temporaneo. Quindi, il nuovo contratto di lavoro pare poter anche riguardare altri settori.

Se cessa rapporto di lavoro intrapreso mentre si è in possesso del permesso per lavoro cosa succede?
La perdita del lavoro non potrà determinare revoca del permesso di soggiorno e sarà possibile iscriversi alle liste di collocamento. Attenzione: queste garanzie operano anche se il lavoro perso abbia natura stagionale.

I motivi ostativi per accedere alla procedura riguardano anche la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo?
In questa ipotesi, rileveranno soltanto gli eventuali motivi riguardanti il richiedente, mentre i motivi riguardanti il datore di lavoro potranno essere ostativi solo nella fase di conversione del permesso temporaneo, non essendo coinvolto nella prima parte della procedura.

Una semplice espulsione per irregolarità o mancato rinnovo del precedente permesso di soggiorno permette di accedere alla regolarizzazione?
No. L’espulsione deve essere stata disposta per motivi di sicurezza pubblica, ipotesi che si verifica in caso di condanna per fatti gravi e determinate categorie di reati.

Cosa accade tra la presentazione della domanda e la conclusione dell’iter?
In questo lasso di tempo:
a) vige il divieto di espulsione del cittadino straniero richiedente, salvo che rientri tra le categorie con motivi ostativi che renderebbero comunque la domanda inammissibile;
b) sarà possibile svolgere attività lavorativa. Attenzione: Nel caso del primo canale di emersione (richiesta avanzata dal datore di lavoro), esclusivamente alle dipendenze di chi ha presentato la domanda;
c) saranno sospesi i procedimenti penali ed amministrativi a carico del datore di lavoro, relativi all’impiego irregolare dei lavoratori di cui richiede l’emersione, e a carico del lavoratore, relativi all’ingresso e soggiorno illegale.

Fino a quando rimangono sospesi gli eventuali procedimenti penali e amministrativi? E quando cessa la sospensione?
I procedimenti in oggetto rimangono sospesi fino alla definizione delle procedure. Riprenderanno però il loro corso in caso di rigetto o archiviazione.

Se la procedura ha esito negativo per causa indipendente dal datore di lavoro, i procedimenti a suo carico vengono comunque archiviati?
Sì. Tuttavia, questa possibilità non è prevista per il cittadino straniero, i cui procedimenti riprenderanno corso anche se la procedura dovesse avere esito negativo per cause a lui non addebitabili.

Quando di estinguono i procedimenti penali e amministrativi nel caso di primo canale di emersione (domanda del datore di lavoro)?
Nel caso si avvii questa procedura, se andrà a buon fine, occorreranno anche:
a) sottoscrizione del contratto di soggiorno;
b) la comunicazione obbligatoria di assunzione;
c) Il rilascio del permesso di soggiorno.

Quando di estinguono i procedimenti penali e amministrativi nel caso di secondo canale di emersione (richiesta permesso temporaneo)?
In questo caso, gli eventuali procedimenti a carico del cittadino italiano si estingueranno solo nel caso in cui il permesso temporaneo venga convertito in permesso per motivi di lavoro.

FONTI: Articolo 103 del decreto-legge Cura Italia

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/avv_paolo_cognini_guida_regolarizzazione_meltingpot.pdf

Avv. Federica Merlo

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