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Richiesta asilo politico. Con il permesso di soggiorno si può lavorare?

Un mio amico ha presentato domanda di asilo politico. Gli è stato rilasciato un permesso per richiesta asilo politico. Può lavorare?

 Roma – 26 novembre 2015 – Il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente  di  svolgere  attività  lavorativa ma solo se sono trascorsi  sessanta giorni dalla presentazione della domanda e sempre che il procedimento di esame della  domanda  non  sia ancora concluso. Inoltre, il ritardo non deve essere imputabile al richiedente. (art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142).

Questa è un’importante novità, in vigore dal 30 settembre 2015,  poiché, prima del recepimento della direttiva 2013/33/UE che riguarda norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, era possibile lavorare solo trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda e sempre che il procedimento non si fosse concluso per ragioni estranee al cittadino straniero che aveva presentato la domanda di riconoscimento.

E’ possibile pertanto, per il richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato politico, svolgere attività lavorativa subordinata nell’attesa che venga accolta la sua domanda di riconoscimento. Si tenga presente che il permesso per attesa richiesta asilo politico non può comunque essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Avv. Mascia Salvatore

 

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