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Ricongiungimento familiare. Quanto deve essere grande l’alloggio?

Salve, lavoro come badante e il mio datore di lavoro mi ha messo a disposizione un monolocale in quanto usufruisco di vitto e alloggio essendo una lavoratrice convivente. Vorrei portare mio marito in Italia con il ricongiungimento familiare. Quali sono i requisiti per un alloggio idoneo per la domanda di ricongiungimento?

10  maggio 2014 – Ai fini del ricongiungimento familiare, la sistemazione alloggiativa deve risultare conforme ai requisiti igienico-sanitari previsti dal Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità. Il documento che dimostra se l’alloggio è idoneo o meno è il certificato di idoneità alloggiotiva, così come è evidenziato dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 7170/2009.

In base alla tipologia di alloggio e alla quantità di persone per le quali si intende inviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare viene richiesta una grandezza minima dell’immobile, la cui dimensione viene indicata in metri quadri (c.d. mq).

Se vivo in un monolocale?

Per monolocale si intende l’alloggio che ha un’unica stanza con più ambienti. Se lo straniero intende richiedere il ricongiungimento per una sola persona, questo immobile può essere idoneo se ha una metratura totale di 38 mq compreso il bagno. L’altezza minima dell’immobile deve essere di 2,70 metri (2,55 metri per gli alloggi siti nei comuni montani).

Se vivo in un appartamento o in una casa?

La metratura richiesta, in questi casi, cambia in base al numero di persone.

Superficie totale dell’immobile per numero di abitanti:

    2 abitanti: 28 mq
    3 abitanti: 42 mq
    4 abitanti: 56 mq

Per ogni abitante successivo sono richiesti 10 mq in più. Ad esempio per 5 abitanti: 66 mq; per 6 abitanti 76 mq e così via.

Inoltre, è possibile richiedere il ricongiungimento familiare anche nel caso in cui il richiedente e la famiglia risultino che abiteranno in due case diverse. Lo specifica la circolare 1575/2008 del Ministero dell’Interno. Infatti il requisito di fornire una sistemazione alloggiativa idonea ai propri familiari ricongiunti si intende soddisfatto sia nel caso in cui si accerti che il richiedente intende trasferirsi nell’immobile all’arrivo dei familiari richiesti, sia nel caso in cui il richiedente assicuri agli stessi un’abitazione diversa dalla propria.

D.ssa Maria Elena Arguello
 

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