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Soggiorno per motivi familiari in scadenza. Se mi separo, posso rinnovarlo?

Salve. Ho un permesso di soggiorno per motivi familiari che scade a breve ma da qualche mese io e mio marito ci siamo separati. Posso rinnovare il soggiorno?

31 ottobre 2014 – La fine del rapporto coniugale non comporta effettivamente la perdita del permesso di soggiorno. Infatti, nel caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari può presentare la richiesta di conversione del proprio soggiorno in uno per motivi di lavoro oppure di studio.

La richiesta di conversione si presenta alla Questura, compilando il kit delle poste e allegando tutta la documentazione prevista per il tipo di permesso di soggiorno che si intende richiede: per motivi di lavoro o di studio. Se si presenta la richiesta per motivi di lavoro, si può fare la domanda sia per lavoro subordinato oppure per lavoro autonomo.

È fondamentale che il richiedente, per il rilascio del nuovo titolo di soggiorno, dimostri di avere una disponibilità di reddito proveniente da fonti lecite, siano queste da lavoro oppure rendite, per un importo lordo annuo pari all’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento (per il 2014, l’importo è € 5.818,93). Bisogna considerare un importo maggiore nel caso in cui ci siano dei carichi familiari presenti nel soggiorno, che sono gli stessi parametri reddituali previsti per il ricongiungimento familiare. Non è richiesto che il reddito sia già stato conseguito prima, bensì che sia conseguito dal momento in cui si presenta la domanda di conversione.

Dato che il permesso di soggiorno per motivi familiari, nel corso della sua validità, consente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa o di studio, lo straniero non ha problemi per essere assunto, aprire un’attività in proprio oppure iscriversi ad un corso di formazione con quel titolo di soggiorno. Ciò vuol dire che nel caso di separazione, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari in corso di validità, può tranquillamente iniziare la nuova attività, lavorativa o di studio, prima di presentare la domanda di conversione del titolo di soggiorno.
 
D.ssa Maria Elena Arguello

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