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Cassazione: no impiego clandestini come parcheggiatori

La suprema corte mette un freno ai lavori saltuari fatti dai clandestini

Roma, 12 settembre 2008 – Gli immigrati senza permesso di soggiorno non possono essere impiegati neppure occasionalmente all’esterno dei locali come parcheggiatori altrimenti il proprietario del ristorante o della discoteca può finire dritto in cella.

E’ quanto stabilito dalla suprema corte che con la sentenza 35112 ha confermato la condanna a tre mesi di arresto nei confronti del gestore di una discoteca che aveva impiegato come parcheggiatore, con tanto di pettorina fluorescente, un immigrato irregolare in Italia.

A dicembre del 2006 il Tribunale di Taranto aveva emesso il primo verdetto di condanna per violazione della Bossi-Fini. A marzo del 2008 la Corte d’appello di Lecce aveva integralmente confermato la decisione di primo grado e quindi i tre mesi di reclusione.

Contro questa decisione il gestore del locale ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il rapporto con l’immigrato era del tutto "occasionale in sostituzione di altro dipendente". La sezione feriale di piazza Cavour ha respinto il ricorso dell’uomo interpretando l’articolo 22 della Bossi-Fini nel senso che "la sua inequivoca e lata dizione (il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno) si riferisce a qualsiasi attività di lavoro svolto alle dipendenze, anche quello a termine, giornaliero e pure occasionale, solo che vi sia concreta occupazione lavorativa con rapporto subordinato".

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