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TAR Calabria Sentenza 6 giugno 08 Rigetto rinnovo pds lavoro fittizio e mancata cessione fabbricato

TAR Calabria, Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 639 del 6 giugno 2008.
E’ legittimo il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino marocchino in quanto la promessa di lavoro del potenziale datore di lavoro è risultata essere inverosimile e fittizia.
Bisogna considerare che, nel caso di specie, il soggetto che aveva prestato la promessa di contratto di lavoro era un pregiudicato per reati associativi, armi e stupefacenti e che aveva prestato analoga promessa nei confronti di altri cittadini stranieri. Anche altro soggetto che aveva prestato la promessa di contratto è risultato essere un pluripregiudicato.
Il rigetto in questione, inoltre, risulta motivato con riferimento alla circostanza che l’interessato non ha fornito la “cessione del fabbricato relativa a tale abitazione”.
Nel decreto si sottolinea che la prova della presenza sul territorio nazionale prima della data del 27 marzo 1998, l’esistenza di idoneo e credibile contratto di lavoro e l’idonea documentazione riguardo alla situazione alloggiativa costituiscono elementi di valutazione determinanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del DPCM n. 249/98.
La circostanza secondo la quale il ricorrente non fosse a conoscenza dell’inidoneità del potenziale datore di lavoro e di avere fatto affidamento in buona fede sulla promessa di assunzione, non rileva in quanto l’idoneità del soggetto che dichiara di volere effettuare l’assunzione è un dato oggettivo, che prescinde dallo stato di buona o cattiva fede di colui che ha ricevuto la promessa.
Il ricorrente rileva, ulteriormente, che non sarebbe motivato con ragioni di ordine pubblico l’invito a lasciare entro 15 giorni il territorio dello Stato. È chiaro, tuttavia, che tale invito consegue al fatto stesso che è stato negato il permesso di soggiorno e non abbisogna di alcuna specifica motivazione.

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