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Tar Veneto Sen. 18 agosto 2008 iIlegittimo diniego rinnovo pds pericolosità sociale

TAR Veneto Sentenza del 18 agosto 2008 illegittimo diniego rinnovo prmesso di soggiorno per pericolosità sociale
Tar Veveto Sezione Terza Sentenza n. 2426 del 18 agosto 2008 illegittimo diniego rinnovo prmesso di soggiorno per pericolosità sociale
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha accolto il ricorso presentato da un cittadino marocchino contro il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
La Questura di Treviso aveva emesso il provvedimento impugnato in quanto il ricorrente, in atto detenuto in seguito ad arresto per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, aveva un precedente per fatti analoghi e in particolare una sentenza irrevocabile del G.I.P. di Trieste risalente al 13 marzo 1996 ad anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 7 milioni di multa.
Tuttavia, dagli accertamenti effettuati dai C.C. di Ferrara, risultava che la condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti, risalente al 1996 e attribuita al ricorrente, riguarda, in realtà, persona diversa.
Le conclusioni sono quindi, inequivocabilmente, nel senso che il ricorrente non è la persona arrestata e condannata per il reato commesso nel 1995 a Trieste e che pertanto il provvedimento impugnato si basa su un falso presupposto.
Proprio per tutto questo, il TAR del Venetto accoglie il ricorso

 

Ric. n.  578/2004                              Sent. n. 2426/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
 Angelo De Zotti  Presidente, relatore 
 Stefano Mielli  Referendario
Marina Perrelli  Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 578/2004, proposto da HARIS AZZEDDINE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Veroi e Maurizio Scattolin, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in  Venezia, S. Marco 4714;
contro
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
la Questura di Treviso, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l’annullamento
 del provvedimento del 15 novembre 2003 notificato il 4 dicembre 2003 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno n. F579523.
Visto il ricorso notificato il 31 gennaio 2004 e depositato il 26 febbraio 2004 con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno depositato il 5 marzo 2004;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visto il decreto 11/2008, con cui il presidente della III Sezione ha disposto la chiamata in rilettura del ricorso in epigrafe;
visti gli atti tutti di causa;
udito nella pubblica udienza del 22 maggio 2008 – relatore il Presidente Angelo De Zotti – l’avv. Avino in sostituzione dell’avv. Veroi per il ricorrente e l’avv. dello Stato Bonora per l’amministrazione intimata;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Il ricorrente, cittadino marocchino, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato il 4 agosto 1997 e in seguito sempre rinnovato, ne ha chiesto l’ultimo  rinnovo in data 16 ottobre 2003.
La domanda è stata respinta con il provvedimento impugnato per motivi di pericolosità sociale, in quanto il ricorrente, in atto detenuto in seguito ad arresto per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, ha un precedente per fatti analoghi e in particolare una sentenza irrevocabile del G.I.P. di Trieste risalente al 13 marzo 1996 ad anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 7 milioni di multa.
Tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:
I) violazione di legge ed eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria.
Si sostiene che il ricorrente, ritenuto soggetto socialmente pericoloso non ha in realtà alcun precedente, poiché la condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti, risalente al 1996, riguarda persona diversa, come dimostra l’istanza promossa dinanzi al Tribunale di Ferrara, di accertamento, mediante il confronto delle schede fotosegnaletiche di identificazione, se il sig. Haris Azzeddine, tratto in arresto  dai C.C.  di Ferrara sia la stessa persona che ha subito la condanna nel procedimento penale n. 886/1995; che l’identità delle due persone è stata esclusa dai C.C.  di Ferrara con nota del 22 gennaio 2004 indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara; che in ogni caso si tratterebbe di condanna risalente a sette anni prima e quindi estinto ex art. 445 c.p.p. prima ancora dell’entrata in vigore della legge 189/2002; che la denuncia per il reato commesso a nell’anno 2003 non è sufficiente, costituendo l’unico addebito a suo carico, per affermare la pericolosità sociale del cittadino straniero, che è residente e lavora in Italia dal 1991.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con le censure proposte, che possono essere esaminate congiuntamente, il ricorrente deduce l’erronea valutazione della pericolosità sociale e l’omessa o comunque travisata considerazione di elementi di fatto idonei ad inficiare il giudizio sulla personalità del sig. Haris Azzeddine  e a controbilanciare il disvalore della sola condotta negativa che ha dato origine al procedimento penale, non ancora conclusosi,  per i fatti commessi il 28 giugno 2003 (arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per i quali, è stato ristretto  nel carcere di Ferrara).
In particolare egli sostiene che il giudizio di  pericolosità si fonda un  presupposto erroneo, poiché la condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti, risalente al 1996 e attribuita al ricorrente, riguarda, in realtà, persona diversa dal sig. Haris Azzeddine, come dimostra l’accertamento effettuato dai C.C. di Ferrara a seguito dell’istanza  promossa dallo stesso ricorrente dinanzi al Tribunale di Ferrara, e le cui conclusioni sono riportate nella nota del 22 gennaio 2004 indirizzata dai C.C. di Ferrara alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quella città.
Da tale informativa si evince, infatti, che in base al confronto tra il cartellino segnaletico di Haris Azzedine, compilato in occasione dell’arresto a Trieste in data 5 settembre 1995 per traffico e spaccio di stupefacenti (oggetto della successiva condanna emessa dal G.I.P.) e quello di Haris Azzeddine , in occasione dell’arresto per i fatti del 28 giugno 2003, i C.C.  sono giunti alla conclusione che:
1) le persone effigiate (Azzedine e Azzeddine) differiscono per connotati cromatici, connotati salienti, contrassegni e caratteri molto salienti, nonché per conformazione delle impronte digitali;
2) le generalità differiscono solo per il nome (Azzedine e Azzeddine) e per la paternità;
3) che il sig. Haris Azzeddine, odierno ricorrente, risulta avere diversi precedenti dattiloscopici ma nessuno di questi è riconducibile all’arresto operato a Trieste nel 1995 per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.
Le conclusioni sono quindi, inequivocabilmente, nel senso che il ricorrente non è la persona arrestata e condannata per il reato commesso nel 1995 a Trieste e che pertanto il provvedimento impugnato si basa su un falso presupposto, a sua volta determinante ai fini della legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché, escludendo la prima condanna, che non lo riguarda, il ricorrente, che vive e lavora in Italia dal 1991 con regolare permesso di soggiorno, allo stato è solamente imputato di un reato che potrebbe comportare il diniego del permesso di soggiorno e l’espulsione del ricorrente solo se (e quando) una condanna per quei fatti intervenisse.
Ne consegue che,  al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, difettavano i presupposti per la reiezione della domanda, che potrebbero essere intervenuti solo successivamente, e comunque, essendo l’atto viziato da errore nei presupposti esso va annullato salva la possibilità per l’amministrazione di rivalutare correttamente la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente e accoglierla o respingerla in base ai diversi elementi di fatto emersi in giudizio.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di causa meritano tuttavia di essere compensate giacché l’errore sul precedente penale attribuito al ricorrente è emerso solo successivamente all’emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 22 maggio 2008.
Il Presidente, estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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