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Residenza. Come funziona l’iscrizione all’anagrafe

Il cittadino extraUe gode degli stessi diritti a parità dei cittadini italiani in tema di iscrizione anagrafica (residenza legale).

Non è ammissibile, infatti, che il Comune chieda per l’iscrizione dello straniero, la presenza di alcune condizioni quali ad esempio l’idoneità alloggiativa dell’immobile, l’assenza di condanne penali o la dimostrazione di redditi. Qualsiasi ordinanza comunale che preveda tali ipotesi, allo stato attuale, dovrebbe ritenersi illegittima.

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L’iscrizione anagrafica sebbene non sia obbligatoria per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, è importante nel caso in cui lo straniero voglia chiedere la cittadinanza italiana, sia per matrimonio che per naturalizzazione. In tali casi, infatti, uno dei requisiti necessari per ottenere tale riconoscimento, è l’aver regolarmente soggiornato in Italia per un determinato periodo di tempo.
Anche solo per il rilascio della carta di identità è obbligatoria l’iscrizione anagrafica.

Chi può iscriversi?
Possono iscriversi i cittadini extraUe che siano in possesso di un permesso di soggiorno con durata superiore a tre mesi. Vengono, cioè, escluse le ipotesi di iscrizione di coloro che si trovano momentaneamente in Italia per soggiorni brevi e temporanei (turismo, affari, ecc..).
Anche coloro che hanno fatto richiesta di riconoscimento dell’asilo politico e sono in attesa della decisione della Commissione Territoriale competente hanno diritto ad essere iscritti nel registro della popolazione residente.

Per l’iscrizione, quindi, è necessario essere in possesso di un permesso di soggiorno e di un passaporto (i richiedenti asilo o i rifugiati politici possono esibire, invece del passaporto, il titolo di viaggio).

Casi speciali di iscrizione anagrafica
Le norme generali richiedono per l’iscrizione il permesso di soggiorno in corso di validità.
Dal 2006 è possibile chiedere l’iscrizione anagrafica anche se il permesso di soggiorno è scaduto oppure se si è in possesso della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno, perché ad esempio si è entrati in Italia con un visto per lavoro o per  ricongiungimento con un familiare.

In tutti questi casi il cittadino straniero ha diritto a chiedere comunque l’iscrizione anagrafica purché esibisca una particolare documentazione.

Nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno
Nel caso in cui si è richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e si attende l’ok dalla Questura, si può chiedere l’iscrizione anagrafica a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso, e che sia stata rilasciata dall’ ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. (Circolare n. 42 del 17.11.2006)

Iscrizione anagrafica degli stranieri entrati in Italia con visto per lavoro.
In questi casi è necessario esibire all’operatore dell’Ufficio dell’Anagrafe copia del contratto di soggiorno firmato lo Sportello Unico, copia del visto e copia della ricevuta attestante la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. (Circolare n. 16 del 2.4.2007).

Iscrizione in anagrafe di stranieri entrati in Italia per ricongiungimento familiare

Anche qui è necessario esibire copia del visto d’ingresso e della ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché fotocopia del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico (Circolare n. 43 del 2.8.2007).

Come si presenta la domanda

L’ istanza di iscrizione si presenta all’ufficio anagrafe del Comune presso il quale il cittadino dimora, presentando il permesso di soggiorno in corso di validità, il passaporto, il codice fiscale e la patente di guida (se in possesso), atti tradotti e legalizzati/apostillati di nascita, matrimonio, divorzio e/o attestanti la relazione di parentela. Dal 9 maggio scorso è possibile presentare la domanda anche per posta, fax o telematicamente.

Problemi frequenti che insorgono quando a chiedere l’iscrizione è un cittadino extracomunitario riguardano il nome e il cognome.
L’iscrizione è effettuata sulla base dei dati indicati dal Passaporto e, se viene rilevata una differenza con quelli contenuti nel permesso di soggiorno, l’operatore del Comune rimanda la questione alla Questura perché provveda, su istanza dell’interessato, a correggere il permesso di soggiorno.

Esistono delle regole particolari dettate dal Ministero competente nel caso in cui a chiedere l’iscrizione sia:

Cittadino Filippino

Dal 2011 l’iscrizione è effettuata omettendo di indicare il “middle Name” (il nome centrale) che corrisponde al cognome della madre.
Per tutti coloro che invece risultano già iscritti anche con il middle name, nel momento in cui, a seguito del rinnovo del permesso di soggiorno, alla luce delle nuove regole, viene omessa l’indicazione del middle name anche sul titolo di soggiorno, dovranno recarsi all’ufficio anagrafe e chiedere la modifica dell’iscrizione di residenza. Se anche il codice fiscale è “errato”, è lo stesso Comune, stavolta, che d’ufficio, provvede ad aggiornare per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, il codice fiscale corretto.

Cittadino Egiziano
Il nome e cognome dei cittadini egiziani è composto da diversi elementi: le parti costituenti il cognome sono formate dal nome del padre, del nonno e del bisnonno.
L’iscrizione viene effettuata indicando come NOME il primo nome della sequenza presente sul passaporto e come COGNOME le restanti parti della stessa sequenza (esempio il Sig. Mohamed Ahmed Hossain Nabir va registrato con il nome Mohamed e con il cognome Ahmed Hossain Nabir).
Anche in tali casi, come succede per i filippini, in caso di discrepanza di dati tra il passaporto e il permesso di soggiorno, è necessario procedere alla rettifica del permesso in Questura.

Cittadina Tunisina
Per le cittadini tunisine, il Ministero ha chiarito che la dicitura presente sul passaporto “ep” o “ep.se” sta a significare “épouse” (sposata con) che precede, abitualmente, il cognome del marito e pertanto, il cognome da riportare ai fini dell’iscrizione anagrafica deve essere indicato omettendo tali diciture.

Avv. Mascia Salvatore

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