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L’ assegno di invalidità spetta anche agli immigrati?

Salve un mio conoscente cittadino extracomunitario, in Italia da molti anni ed in possesso del regolare permesso di soggiorno è disabile. Può chiedere l’invalidità civile ed ottenere le prestazioni per l’invalidità?

Roma – 27 luglio 2012 – Il riconoscimento dell’invalidità civile, consiste nella valutazione da parte di un’apposita commissione medica delle limitazioni di tipo fisico, psichico e sensoriale. Tali limitazioni devono incidere sulla persona che ne chiede il riconoscimento in modo tale da limitarne, le capacità e le funzioni. 

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica all’INPS accedendo ai servizi sul sito internet dell’Ente (www.inps.it). Per poter inoltrare la domanda è necessario essere in possesso di un apposito codice PIN che deve essere richiesto alla stessa INPS.

L’accesso alle prestazioni economiche derivanti dall’invalidità civile
Per quanto riguarda la possibilità, da parte dei cittadini extracomunitari di accedere alle prestazioni economiche a seguito del riconoscimento dell’invalidità si ricorda, che la Corte Costituzionale con numerose sentenze ha apportato notevoli modifiche alla legislazione.

 

In particolare, prima degli interventi della Corte, per poter accedere alle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili, il cittadino extracomunitario doveva essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

Con l’intervento del Giudice delle leggi, questo presupposto è stato, negli ultimi anni, stravolto. Poiché infatti, le prestazioni economiche riconosciute agli invalidi sono prestazioni rivolte al sostegno dei bisogni primari inerenti la sfera di tutela della persona, e riguardanti quindi i diritti fondamentali, quale ad esempio il diritto alla salute, qualsiasi discrimine tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, è considerato in contrasto con l’articolo 14 del Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (che tratta del divieto di discriminazione).

Da tale assunto, è derivata la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma di legge che prevedeva la necessaria titolarità della carta di soggiorno, per poter richiedere l’assegno mensile di invalidità (Corte Costituzionale sentenza n. 128 del maggio 2010). In tema di indennità di accompagnamento e di pensione di invalidità, la Corte Costituzionale si è espressa in altre due pronunce (rispettivamente sentenza n. 306 del 2008 e sentenza n. 11 del 2009).

Ulteriori recenti pronunce di Tribunali ordinari, hanno riconosciuto il diritto allo straniero in possesso di permesso di soggiorno, di accedere alle provvidenze economiche riconosciute agli invalidi civili.
La possibilità di richiedere le prestazioni economiche derivanti dal riconoscimento dell’invalidità civile, purchè in presenza dei requisiti (elevata percentuale di disabilità, riconosciuta riduzione della capacità lavorativa, disagiate condizioni reddituali) deve quindi, ritenersi concessa anche ai cittadini extracomunitari stabilmente inseriti nel contesto sociale italiano anche se in possesso del solo permesso di soggiorno.

Quanto e Quando
Gli importi previsti per le prestazioni derivanti dal riconoscimento dell’invalidità civile, sono stabiliti anno per anno dalla legge e vengono erogati, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a partire dal primo giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
 

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