la Cassazione riconosce il beneficio a un immigrato. "Il reddito da prendere a riferimento è quello esclusivo della persona che richiede la prestazione".
Roma, 31 maggio 2013 – Sì all'assegno sociale per l'immigrato, titolare di soggiorno per ricongiungimento familiare, anche se vive in un nucleo familiare titolare di reddito.
Lo ha stabilito la Cassazione che ha fatto presente che "il reddito da prendere a riferimento è quello esclusivo della persona che richiede la prestazione". In questo modo, la sezione Lavoro (sentenza 13576) ha bocciato il ricorso dell'Inps contro la decisione della Corte d'appello di Milano (ottobre 2007) che aveva dato l'ok all'assegno sociale a favore di Dnayat B., titolare di carta di soggiorno per ricongiungimento familiare, in quanto "priva di reddito".
Inutile, dunque, il ricorso dell'Inps in Cassazione volto a dimostrare che l'immigrata – che convive con il nucleo familiare del figlio soggetto-autore del ricongiungimento – era inserita in un nucleo familiare titolare di reddito tale da garantirle il sostentamento.
Piazza Cavour ha bocciato il ricorso dell'Inps viziato da considerazioni "metagiuridiche", e ha chiarito che "il reddito da prendere a riferimento è quello esclusivo della persona che richiede la prestazione, considerato eventualmente il reddito del coniuge ed altri redditi che nel caso non sono ravvisabili". In ogni caso, aggiunge la Suprema Corte, è "pacifico" che l'immigrata "non gode di alcun reddito proprio e trae sostentamento dalla convivenza con il nucleo familiare del figlio".