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Tar Puglia 6 febbraio 2008 Illegittimo diniego rinnovo PDS di cittadino già espulso

TAR PUGLIA – Sezione III – Sentenza n. 00361 del 6 febbraio 2008                     
Diniego rinnovo permesso di soggiorno  per precedente espulsione del ricorrente
– Impugnazione atto per violazione art. 21 quinquies Legge 241/90 – Conseguente annullamento atto impugnato                                                           

Va annullato il provvedimento di diniego di rinnovo permesso di soggiorno fondato sull’erroneo presupposto che il ricorrente non poteva usufruire dei benefici ex art. 1 D. L 195/2002 essendo stato colpito da un’espulsione nel 2001. In realtà, come risulta dall’esposizione dei fatti, il ricorrente ha beneficiato nel corso del 2003 (dunque dopo l’adozione del decreto di espulsione) di un permesso di soggiorno, pertanto l’Amministrazione ha ritenuto superato il precedente decreto di espulsione  ritenendo  il ricorrente nelle condizioni di legge per il rilascio del titolo abilitativo alla permanenza in Italia. Ove poi l’atto censurato dovesse essere qualificato come atto di autotutela rispetto al permesso di soggiorno già rilasciato, l’Amministrazione ha inequivocabilmente violato le disposizioni di cui all’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, non avendo in particolare valutato le condizioni familiari e lavorative in cui il ricorrente si trovava al momento dell’adozione dell’atto di diniego (situazioni opportunamente valorizzate nell’ordinanza cautelare n. 708/2005, dalla cui lineare motivazione l’odierno Collegio non intende discostarsi.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE

TERZA SEZIONE


Registro Dec.: 361/08   
        Registro Generale:    988/2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

Antonio CAVALLARI                 Presidente
Tommaso CAPITANIO                 Primo Referendario, relatore
Silvia CATTANEO                    Referendario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 988/2005, proposto da LULEZIM TAHIRLLARI, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO PULITO e MARIA G. DIMOLA, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Lecce, Via Trinchese, 63, presso lo studio dell’avv. Massimo Erroi, 
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., non costituito;
QUESTORE DI TARANTO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, con domicilio eletto in LECCE, VIA F.RUBICHI 23, presso la sede della stessa;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto del Questore di Taranto 10.11.2004, Cat. A.11./2004/56/Imm. P.S.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Questore di Taranto;
Vista l’ordinanza 7.7.2005, n. 708, con la quale è stata accolta la domanda cautelare;
Uditi alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 il relatore, Primo Ref. Tommaso CAPITANIO, e, per l’Amministrazione intimata, l’avv. dello Stato Libertini. Nessuno presente per il ricorrente.


FATTO E DIRITTO


1. Il ricorrente, cittadino albanese residente sul territorio nazionale dal 20.6.2003, in forza di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Taranto, in data 25.6.2004 aveva presentato istanza di rinnovo del predetto permesso di soggiorno.
Con il provvedimento impugnato, notificato al sig. Tahirllari in data 22.4.2005, il Questore di Taranto ha respinto l’istanza, sul presupposto che il ricorrente non poteva usufruire dei benefici di cui all’art. 1 del D.L. n. 195/2002, essendo stato colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Brindisi in data 7.6.2001.
Il provvedimento indicato in epigrafe viene impugnato per i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 (l’Amministrazione, constatato che le condizioni di vita del ricorrente, ormai sposato con prole e residente stabilmente in Italia, dove svolge regolarmente l’attività di piastrellista e intonachista, da cui ricava un reddito sufficiente a mantenere sé e la famiglia, erano mutate rispetto al 2001, poteva revocare il precedente ordine di espulsione);
– violazione degli artt. 19 e 28 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i. (l’ordine di espulsione, che dovrebbe conseguire al mancato rinnovo del permesso di soggiorno, colpirebbe anche la figlia minorenne del ricorrente, il che è contrario alle norme dianzi richiamate);
– violazione art. 2 Cost.
2. Dopo che con l’ordinanza in epigrafe è stata accolta la domanda cautelare, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.
3. Il ricorso va accolto, per le seguenti ragioni.
In effetti, l’operato dell’Amministrazione dell’Interno (e per essa della Questura di Taranto) non si sottrae alla censura di contraddittorietà fra provvedimenti, espressa, sia pure non in maniera del tutto esplicita, nell’ambito del primo motivo di ricorso.
Come si è detto nell’esposizione dei fatti a base della controversia, il ricorrente ha beneficiato, nel corso del 2003 (e dunque dopo l’adozione del decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato dal Prefetto di Brindisi nel 2001) di un permesso di soggiorno, il che significa che l’Amministrazione dell’Interno (la quale va ovviamente considerata nella sua unicità, a prescindere dalla struttura periferica che adotta i singoli provvedimenti, quando questi hanno comunque efficacia estesa a tutto il territorio nazionale) ha ritenuto che il sig. Tahirllari si trovasse nelle condizioni di legge per il rilascio di tale imprescindibile atto abilitativo alla permanenza sul territorio italiano, e che quindi il precedente decreto di espulsione fosse ormai superato.
Pertanto (ed a prescindere dall’erroneo richiamo alla disciplina di cui al D.L. n. 195/2002, non applicabile alla fattispecie atteso che è stato richiesto il permesso di soggiorno e non la regolarizzazione di lavoro irregolare)  l’Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, attenendosi alle disposizioni del D.Lgs. n. 286/1998.
– Ove poi l’atto odiernamente censurato dovesse essere qualificato (anche) come atto di autotutela rispetto al permesso di soggiorno già rilasciato, l’Amministrazione ha inequivocabilmente violato le disposizioni di cui all’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, non avendo in particolare valutato le condizioni familiari e lavorative in cui il ricorrente si trovava al momento dell’adozione dell’atto di diniego (situazioni opportunamente valorizzate nell’ordinanza cautelare n. 708/2005, dalla cui lineare motivazione l’odierno Collegio non intende discostarsi).
4. In ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.


P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce – accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 16 gennaio 2008.
Dott. Antonio Cavallari – Presidente


Dott. Tommaso Capitanio – Estensore
                    Pubblicato mediante deposito
               in Segreteria il 6.2.2008

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