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TAR Campania Sentenza 9 giugno 2008 Rigetto istanza emersione lavoro irregolare in assenza rapporto

TAR Campania, Salerno, Sezione I, Sentenza n. 1875 del 9 giugno 2008.
E’ stata rigettata l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal legale rappresentante della società cooperativa presso cui il ricorrente avrebbe lavorato.
L’istanza è stata rigettata in quanto, a seguito degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, sarebbe emerso che la Società cooperativa in oggetto non ha mai operato né disporrebbe di fondi rustici né avrebbe mai costituito alcuna scrittura contabile. Non sussisterebbe, pertanto, il requisito essenziale della prestazione lavorativa nel periodo previsto dalla legge 189/2002.
Il ricorrente ha sostenuto di aver svolto attività di lavoro retribuito presso vari terreni agricoli gestiti dal presunto datore di lavoro. In tal modo, si sarebbe perfezionato il requisito essenziale dell’esistenza dell’effettività della prestazione lavorativa, e la Prefettura avrebbe dovuto esclusivamente verificare proprio il carattere non fittizio del lavoro.
La Prefettura di Salerno inoltre, secondo il ricorrente, nell’emettere il provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione, avrebbe dovuto fare riferimento a quanto disposto dalla circolare del 5.12.2002 del Dipartimento di Pubblica sicurezza concernente i casi di assunzione di lavoro all’estero e di datore di lavoro che risulti denunciato per i reati previsti dagli art. 380 e 381 c.p.p., casi che non impongono automaticamente il diniego al rilascio del nulla osta ma una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione.
Invece l’Ufficio territoriale del Governo ha chiarito che la richiesta di emersione non poteva essere accolta in mancanza di un diretto rapporto di lavoro tra il presunto datore di lavoro ed il ricorrente.
Il datore stesso, sentito dal servizio Ispezione del Lavoro di Salerno in ordine all’attività svolta dal ricorrente, ha dichiarato a verbale di svolgere solo attività di trasporto di operai per conto di altre aziende agricole, non disponendo di alcuna struttura organizzativa né di fondi rustici.
Ne consegue che entrambi i motivi di ricorso si manifestano infondati atteso che la normativa in materia dispone che la preesistenza di un rapporto di lavoro, anche in via di mero fatto, costituisce il presupposto indispensabile per l’emersione e la regolarizzazione del cittadino straniero.
Il ricorrente, peraltro, sia nel ricorso introduttivo sia nel corso del giudizio, si è limitato a dichiarare che il rapporto di lavoro era invece in essere, senza tuttavia smentire con elementi probatori certi gli esiti dell’istruttoria condotta dall’amministrazione, la quale ha confermato invece l’inesistenza di tale rapporto.
E’ per questi motivi che il ricorso è stato respinto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Sezione staccata di Salerno
Sezione Prima
composto dai Signori Magistrati:
Dr. Giovanni  De Leo  – Presidente
Dr. Ferdinando Minichini – Consigliere
Dr. Gianmario Palliggiano           – Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 1954/2005 proposto da Es Sabai Hamid, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Chirico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n. 94,
contro
– l’Ufficio Territoriale di Governo di Salerno, in persona del Prefetto pro tempore,
– il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui uffici in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58, sono per legge domiciliati,
per l’annullamento, previa sospensione,
– del decreto prot. n. 301 del 21 luglio 2004 Area V bis/Imm, emesso dalla Prefettura di Salerno, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata da Calvino Carmine, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa San Rocco, in data 9.10.2002, in favore del ricorrente.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio.
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per conto delle amministrazioni intimate e la relativa documentazione.
Vista l’ ordinanza cautelare n. 1277 del 17 novembre 2005.
Visto il ricorso per l’esecuzione della predetta ordinanza e vista l’ordinanza n. 84 del 7 giugno 2007.
Vista la documentazione tutta in atti.
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2008, designato relatore il referendario Gianmario Palliggiano ed uditi gli avvocati presenti per le parti come da verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Fatto
Con il presente ricorso, notificato il 27 ottobre 2005 e depositato l’8 novembre successivo, Es Sabai Hamid, ha impugnato il decreto in epigrafe specificato con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata in suo favore in data 9.10.2002 dal sig. Calvino Carmine, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa San Rocco, presso cui il ricorrente avrebbe lavorato.
L’istanza è stata rigettata in quanto, a seguito degli accertamenti  eseguiti dalla Guardia di Finanza di Battipaglia, sarebbe emerso che la Società cooperativa San Rocco non ha mai operato né disporrebbe di fondi rustici né avrebbe mai costituito alcuna scrittura contabile. Non sussisterebbe, pertanto, il requisito essenziale della prestazione lavorativa nel periodo previsto dalla legge 189/2002.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:
1. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti e manifesta ingiustizia dell’azione amministrativa, difetto d’istruttoria.
Il ricorrente ha svolto attività di lavoro presso vari terreni agricoli gestiti dal sig. Calvino Carmine il quale lo ha per questo retribuito. In tal modo, si è perfezionato il requisito essenziale dell’esistenza dell’effettività della prestazione lavorativa, indipendentemente dal fatto che il sig. Calvino sia stato titolare della Cooperativa, circostanza del tutto estranea all’oggetto dell’accertamento da parte della prefettura di Salerno che avrebbe dovuto esclusivamente verificare il carattere non fittizio del lavoro.
2. Eccesso di potere ed istruttoria superficiale.
La Prefettura di Salerno, nell’emettere il provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione, avrebbe dovuto fare riferimento a quanto disposto dalla circolare del 5.12.2002 del Dipartimento di Pubblica sicurezza concernente i casi di assunzione di lavoro all’estero e di datore di lavoro che risulti denunciato per i reati previsti dagli art. 380 e 381 c.p.p., casi che non impongono automaticamente il diniego al rilascio del nulla osta ma una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione.
Per quanto sopra il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento del decreto impugnato.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza cautelare n. 1277 del 17 novembre 2005 questo TAR ha accolto la domanda di sospensione incidentale del decreto impugnato, ritenendo prima facie fondata la sollevata censura del difetto d’istruttoria e non avendo escluso che la prestazione di lavoro si sia in altro modo consolidata.
Con successivo ricorso, notificato il 9 maggio 2007 e depositato il successivo 16 maggio, il ricorrente ha chiesto darsi esecuzione all’ordinanza cautelare non avendo l’amministrazione adempiuto a quanto in essa disposto.
La richiesta è stata accolta da questo Tar con ordinanza n. 84 del 7 giugno 2007. In pari data l’amministrazione ha depositato nota e documenti per il tramite della difesa erariale.
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2008 il ricorso è stato posto in decisione.
Diritto
Oggetto della controversia è il mancato accoglimento dell’istanza di emersione da parte del ricorrente, cittadino straniero.
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Con la nota del 5 giugno 2007, l’Ufficio territoriale del Governo, Prefettura di Salerno, ha chiarito che la richiesta di emersione non poteva essere accolta in mancanza di un diretto rapporto di lavoro tra Calvino Carmine, presunto datore di lavoro, ed il ricorrente.
Nella nota della Prefettura è inoltre indicato che il sig. Calvino Carmine, sentito dal servizio Ispezione del Lavoro di Salerno in ordine all’attività svolta dal ricorrente, ha dichiarato a verbale di svolgere solo attività di trasporto di operai per conto di altre aziende agricole, non disponendo di alcuna struttura organizzativa né di fondi rustici.
Ne consegue che entrambi i motivi di ricorso si manifestano infondati atteso che la normativa in materia dispone che la preesistenza di un rapporto di lavoro, anche in via di mero fatto, costituisce il presupposto indispensabile per l’emersione e la regolarizzazione del cittadino straniero.
I provvedimenti impugnati pertanto si sottraggono alle censure formulate perché l’amministrazione, in assenza del requisito tassativamente prescritto dalla legge, non aveva altra scelta che rigettare la domanda di emersione senza alcun margine di valutazione discrezionale.
Il ricorrente, peraltro, sia nel ricorso introduttivo sia nel corso del giudizio  si è limitato a dichiarare che il rapporto di lavoro con il sig. Calvino Carmine era invece in essere, senza tuttavia smentire con elementi probatori certi gli esiti dell’istruttoria condotta dall’amministrazione, la quale ha confermato invece l’inesistenza di tale rapporto.
Il ricorso pertanto va respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi in relazione alla natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1954/2005 R.G. proposto da Es Sabai Hamid, come in epigrafe individuato, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell’8 maggio 2008, con l’intervento dei Magistrati:
Dr. Giovanni De Leo Presidente
Dr. Gianmario Palliggiano Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(art. 55, legge 27.04.1982 n. 186)
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

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