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Lavoro. Cos’è la tredicesima, mensilità ulteriore del mese di dicembre

Roma, 4 novembre 2022 – I lavoratori stranieri regolarmente assunti hanno diritto alla parità di trattamento rispetto a qualsiasi lavoratore italiano e quindi per tale fondamentale principio hanno il diritto a percepire la cosiddetta “tredicesima”, qualora ne ricorrano le condizioni.

Si tratta di una retribuzione ulteriore riconosciuta ad alcune categorie di lavoratori dipendenti e che verrà corrisposta generalmente nel mese di dicembre, nella medesima busta paga dello stipendio ordinario o separatamente..

Quindi non spetta a tutti i lavoratori, dipendendo dalla previsione contenuta nel singolo contratto di lavoro ad un determinato CCNL.

Se non viene corrisposta, il lavoratore che ne ha diritto potrà farlo valere sollecitando il datore di lavoro e, se necessario, agendo entro il termine di tre anni.

COME SI CALCOLA?

L’importo della tredicesima è pari alla retribuzione che il lavoratore percepisce ogni mese e viene maturata dalla data di assunzione fino al mese di dicembre, o fino al momento in cui il rapporto di lavoro cessa.

Venendo accumulata fino a dicembre di ogni anno, l’importo maturato ciascun mese corrisponderà a 1/12 della retribuzione che normalmente viene riconosciuta al lavoratore (ad esempio: per 8 mesi di lavoro a 1800 € al mese, spetteranno 8/12, pari a 1200 €).

Quindi se il dipendente lavorerà un intero anno presso una determinata azienda, accumulerà una tredicesima piena, pari alla retribuzione mensile, altrimenti maturerà una somma proporzionale ai mesi di lavoro.

Ciò significa che se cessa il rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, il lavoratore avrà diritto anche a quella parte di tredicesima maturata per il periodo corrispondente di lavoro svolto.

DIRITTO ANCHE SE ASSENTI (GIUSTIFICATI) DAL LAVORO:

Inoltre, bisogna sapere che lo stesso diritto rimane anche in alcune ipotesi di assenza dal lavoro, che vengono considerate quindi “giustificate”, come:

  • malattia;
  • permessi retribuiti;
  • congedo matrimoniale;
  • congedo per maternità;
  • ferie;
  • festività;
  • infortunio e malattia professionale;
  • Cassa Integrazione o contratto di solidarietà.

In altre ipotesi (aspettativa non retribuita, sciopero, congedo parentale facoltativo, aspettativa per malattia del figlio, lavoro effettivo annuo inferiore a 15 giorni in un mese, assenze non giustificate) la tredicesima subirà una diminuzione corrispondente al periodo di assenza.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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