Roma, 1 marzo 2023 – Per i conducenti muniti di patente di guida rilasciata dall’Ucraina, che sia chiaramente ancora in corso di validità, è prevista una semplificazione grazie al Regolamento UE 2022/1280, adottato già nel luglio dell’anno scorso.
Il suddetto Regolamento ha previsto delle condizioni speciali per: riconoscimento delle patenti, la loro proroga e le procedure in caso di smarrimento o furto.
In linea generale, i titolari di protezione temporanea o di altra forma di protezione rilasciata in qualità di cittadini Ucraini (ad esempio status di rifugiato / protezione sussidiaria / protezione in casi speciali) non deve convertire la propria patente nemmeno dopo il primo anno di residenza in Italia.
E’ importante infatti ricordare che, generalmente, i cittadini di Paesi Terzi possono guidare con documento autorizzativo (quindi la patente) rilasciata dal proprio Stato di origine senza doverlo convertire per la durata massima di un anno, dall’iscrizione della “residenza”. Decorso tale termine sarà necessario convertire il documento di guida.
Per i cittadini Ucraini è prevista una deroga in ragione de conflitto in corso e quindi, salvo disposizioni specifiche, devono intendersi valide anche tali misure fino alla cessazione della protezione temporanea, che nel caso dell’Italia è stata confermata almeno fino a dicembre 2023.
Inoltre, il Regolamento dell’UE (consultabile al seguente link) stabilisce che se una persona che beneficia della protezione temporanea o di altra protezione prevista dal diritto è in possesso di una patente di guida in corso di validità rilasciata dall’Ucraina, gli Stati membri non richiedono l’esibizione della traduzione autenticata né di un permesso di guida internazionale di (Convenzione di Vienna)
Gli Stati membri possono invece richiedere l’esibizione di un passaporto, di un documento di residenza temporanea o di un altro documento adeguato al fine di verificare l’identità del titolare della patente di guida.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato