in

Consiglio di Stato 7 gennaio 2008 Rinnovo pds motivi di giustizia

Consiglio di Stato 7 gennaio 2008, annullamento sentenza Tar Emilia Romagna  in materia di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia è legato non solo all’esigenza di "regolarizzare" la presenza nel territorio italiano dell’imputato di un procedimento penale soggetto a misure cautelari (nel caso sia sprovvisto di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo ovvero di un permesso di soggiorno scaduto), bensì al riconoscimento dell’esercizio del diritto di difesa nel procedimento stesso.

Fin quando non interviene una sentenza di condanna, il venire meno dell’applicazione delle misure cautelari restrittive della libertà personale, non legittima la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di giustizia. 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3/2008

Reg.Dec.

N. 3641 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Ministero dell’interno in persona del Ministro pro-tempore e la Questura di Forlì, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui sono ope legis domiciliati in Roma via dei Portoghesi n.12;

contro

Baci Ilir, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Donelli e Renato Recca ed elettivamente domiciliato in Roma presso il secondo alla via Aniene n.14;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna Sezione I  n.276 del 4 febbraio 2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’originario ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

Uditi l’avv. dello Stato Massarelli e l’avv. Manzi per delega dell’avv. Recca; 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tar dell’Emilia Romagna ha accolto il ricorso proposto da Baci Ilir avverso il decreto in data 1.12.2001, del Questore della provincia di Forlì-Cesena con cui era rigettata la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Il Tar riteneva che non risultassero evidenziate dall’atto impugnato situazioni o valutazioni sopravvenute, rispetto alle esigenze di giustizia che avevano determinato la Questura ai rinnovi del permesso, tali da motivare il mutato orientamento, e, trattandosi di permesso per motivi di giustizia, non risultavano pertinenti le valutazioni di pericolosità sociale, comunque anch’esse non dipendenti da elementi di giudizio sopravvenuti.

Appella il Ministero dell’interno deducendo i seguenti motivi:

Il Tar ha omesso di considerare che nei periodi indicati nei precedenti permessi (dal 6 maggio 2000 al 15 maggio 2001), il ricorrente era trattenuto per gravi comportamenti antisociali, nelle prigioni della Repubblica, e che il permesso per motivi di giustizia altro non era che un adempimento burocratico per “regolarizzare” dal punto di vista della legge sull’immigrazione la situazione del ricorrente. Al riguardo era significativo che nei precedenti permessi era stampigliato il “divieto assoluto di svolgere attività lavorativa”. Era ragionevole che una volta accertata la dismissione dalla detenzione del Baci, libero di vagare per il territorio nazionale, gli elementi che avevano condotto alla sua detenzione potevano e dovevano essere valutati dal Questore al fine di concedere o meno il permesso di soggiorno.

Si è costituito l’originario ricorrente deducendo l’infondatezza dell’appello.

DIRITTO

L’appello è infondato.

Ed infatti, deve ritenersi errata la premessa del ragionamento appellatorio che il diniego impugnato dovesse essere adottato a seguito del venir meno delle misure cautelari legate alla qualità di imputato nel processo penale assunta dall’originario ricorrente, posto che è pacifico che la residua misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. aveva cessato la sua applicazione già al 9 settembre 2000 ed era stato già, successivamente, rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, anteriore al decreto impugnato (che, in pratica, ne negava la “proroga”).

La erronea supposizione della vigenza di misure cautelari in occasione del precedente rilascio del permesso, richiamata dalla relazione dell’Amministrazione nel giudizio di primo grado, in ogni modo, non rendeva di per sé illegittimo il rilascio medesimo e neppure predeterminava il diniego successivo, nel senso che, come sostenuto in appello, il venir meno delle misure cautelari legittimasse una valutazione di pericolosità in base all’apprezzamento dei fatti per cui si procedeva penalmente.

Ed invero, non si può non considerare che il rilascio, (in termini di sotanziale proroga), di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, quale in precedenza previsto dall’art.5, comma 3, del D.lgs.n.286\98, era ancorato non solo all’esigenza di dare titolo alla permanenza dell’interessato nel territorio, (quando non avesse un permesso di soggiorno, o quest’ultimo fosse nel frattempo scaduto), in presenza dell’applicazione di misure restrittive della libertà applicate dall’autorità giudiziaria penale, ma anche a quella, più ampia e connaturata, di consentire l’eventuale permanenza fino alla conclusione del processo, per potervi esercitare il diritto di difesa, al soggetto che, in precedenza destinatario di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, avrebbe potuto in linea teorica aspirare al rinnovo ove non coinvolto nel processo penale.

La stessa concessione del permesso per motivi di giustizia configura una situazione legittimante la permanenza nel territorio statale più ristretta e precaria di quella in precedenza posseduta dall’interessato, sicchè le esigenze di giustizia che lo giustificavano devono essere apprezzate nella loro intera rilevanza, non solo quindi come esclusivamente favorevoli al destinatario del permesso stesso.

Ne discende che, nel caso in esame, poiché non risultava ancora accertata la penale responsabilità dell’originario ricorrente, non era sufficiente il venir meno delle misure cautelari restrittive della libertà personale per provvedere al diniego di rinnovo del permesso per motivi di giustizia, previa valutazione della pericolosità desumibile dai fatti posti a base dei capi di imputazione.

Come correttamente evidenziato dal primo giudice, infatti, una siffatta valutazione sarebbe stata giustificabile, eventualmente, solo in presenza di significative situazioni sopravvenute rispetto alle esigenze di giustizia che avevano già determinato la Questura al rinnovo del permesso, essendo insito nello stesso tipo di permesso in questione, per “motivi di giustizia”, che il beneficiario rivestisse la qualità di imputato.

Ove quest’ultima qualità fosse stata incondizionatamente rilevante, in base alla precedente disciplina dell’immigrazione, al fine di denotare la pericolosità dello straniero in precedenza titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il permesso per motivi di giustizia sarebbe stato praticamente inapplicabile o comunque inidoneo a garantire, anche allo straniero, l’accertamento in contraddittorio della sua colpevolezza penale nel corso dell’intero giudizio, conclusione non conforme al sistema delineato dal testo originario, al tempo vigente, del D.lgs.n.286\98.

Alla luce delle osservazioni che precedono, l’appello va pertanto respinto.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.                        

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo                              Presidente

Giuseppe Romeo                                 Consigliere

Luciano Barra Caracciolo                    Consigliere Est.

Domenico Cafini                                  Consigliere

Francesco Caringella                           Consigliere

 

Presidente

GIOVANNI RUOPPOLO

 

Consigliere                                                                           Segretario

 

LUCIANO BARRA CARACCIOLO                              GIOVANNI CECI

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 7/01/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa

 

al Ministero………………………………………………………………………………….

 

a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                                              Il Direttore della Segreteria

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

EPIFANIA: RE MAGI E BEFANE, A MILANO DIVENTA FESTA MULTIETNICA

Il Cardinale Tettamanzi: Facilitare i ricongiungimenti