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TAR Marche Sentenza 10 settembre 08 Diritto soggettivo cittadinanza se silenzio da 2 anni richiesta

TAR Marche, Ancona, Sezione I, Sentenza n. 1550 del 10 settembre 2008

Accolto il ricorso della cittadina equadoregna per l’ottenimento della cittadiananza italiana e annessa condanna per il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 1.500,00 a titolo di rimborso spese.

Al di fuori dei casi in cui la cittadinanza italiana si acquista per legge (figlio di padre e madre cittadini e chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi), il Legislatore italiano ha riconosciuto la possibilità di concedere con atto amministrativo la cittadinanza anche agli stranieri, allorquando si verificano le condizioni previste dall’art 9 della citata legge n. 91 del 1992.

Per quanto riguarda in particolare la posizione dello straniero coniugato con un cittadini italiano, l’art 5 della legge citata ha previsto la possibilità per il medesimo di acquistare la cittadinanza italiana, quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

L’art 6 della stessa legge esclude inoltre, tale possibilità in caso di condanne penali per determinati delitti o nell’ipotesi della sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Ciò premesso, va nel contempo evidenziato che, nel caso di acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino italiano, l’art 8, comma 2 della citata legge n. 91 del 1992, assegna alla competente Autorità amministrativa un termine perentorio di due anni per pronunciarsi sulla relativa istanza, con la precisazione che, una volta decorso tale termine, resta preclusa all’Amministrazione l’emanazione del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza, venendo ad operare nel caso di specie una sorta di silenzio assenso sulla relativa istanza dello straniero coniugato con un cittadino italiano, dal momento che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, per effetto dell’inutile decorso del termine suddetto assegnato per la conclusione del relativo procedimento, l’Amministrazione perde il potere di negare la cittadinanza.

Per cui, una volta precluso l’esercizio di tale potere per mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento fissato dalla legge (due anni dalla data di presentazione della relativa istanza), sussiste il diritto soggettivo all’emanazione dell’atto di concessione della cittadinanza che il soggetto interessato può far valere davanti al giudice ordinario per richiedere, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino italiano.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 603 del 2005, proposto da:
VALDIVIEZO CEDENO Maria Auxiliadora, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Frenquellucci, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini, n73, presso l’avv. Giulio Sargentoni;

contro

il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour, n.29;

per l’annullamento

– del decreto del Ministro dell’Interno n.K.10.C.118175, datato 1.3.2005, notificato il 9.5.2005, con cui è stata respinta la domanda presentata dalla ricorrente per ottenere la cittadinanza italiana, sul presupposto della esistenza a suo carico di una precedente condanna penale ritenuta ostativa al riconoscimento in suo favore dello status di cittadina italiana;

– di tutti gli atti susseguenti, e connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 07/05/2008, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 10.6.2005, depositato il 18.7.2005, la ricorrente, cittadina di nazionalità equadoregna, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Ministro dell’Interno ha respinto la sua domanda rivolta ad ottenere la cittadinanza italiana, in quanto ritenuta priva dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento di tale status, a causa della preesistenza a suo carico di una condanna penale irrevocabile per il reato di favoreggiamento personale di cui all’art 378 del cod. pen..

A fondamento dell’impugnativa con il ricorso vengono dedotte le seguenti censure di illegittimità: Violazione dell’art 8 della legge 5 febbraio 1992, n.91 e vizio di eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti.

La dedotta invalidità del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana viene fatta dipendere dall’asserita tardività della sua avvenuta adozione rispetto al termine perentorio di due anni dalla presentazione della relativa domanda fissato dalla citata norma della legge n. 91 del 1992, la cui scadenza precludeva la reiezione della stessa.

In ogni caso, le ragioni preclusive addotte a motivo del diniego della concessione della cittadinanza italiana a favore della ricorrente, secondo il difensore di parte attrice, sono il frutto di un’errata valutazione dei fatti, dal momento che la ricorrente nega l’asserita esistenza a suo carico della condanna penale contestata dall’Amministrazione a giustificazione del diniego della cittadinanza, poiché si ha motivo di ritenere che la stessa sia stata comminata nei confronti di una persona omonima della ricorrente.

Ma, anche a voler prescindere da tale circostanza, sempre secondo il difensore dei parte ricorrente, nel caso di specie, l’effettiva pena detentiva irrogata con la suddetta sentenza cui ha fatto riferimento il Ministro dell’Interno, risulta minima (quattro mesi di reclusione ) rispetto a quella edittale di quattro anni prevista per il reato di favoreggiamento personale di cui all’art 378 del cod. pen.; per cui, in ogni caso, non appare conforme al diritto precludere alla ricorrente, coniugata con un cittadino italiano, l’acquisto della cittadinanza e sotto questo aspetto il provvedimento impugnato viene ritenuto anche immotivato.

Per contrastare l’iniziativa giudiziaria di parte ricorrente, in data 25.7.2005, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha confutato le ragioni invalidatorie prospettate con il ricorso, poiché la pendenza penale accertata a carico della ricorrente non consentiva un diverso apprezzamento della posizione della medesima ai fini del riconoscimento dello “status civitatis”, attesa la previsione della norma riferimento che impone di tener presente la pena edittale dei reati preclusivi a tale riconoscimento e non quella effettivamente comminata dal giudice penale.

DIRITTO

Il ricorso va accolto, attesa l’assorbente fondatezza della dedotta censura di violazione dell’art 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Al di fuori dei casi in cui la cittadinanza italiana si acquista per legge (figlio di padre e madre cittadini e chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi), il Legislatore italiano ha riconosciuto la possibilità di concedere con atto amministrativo la cittadinanza anche agli stranieri, allorquando si verificano le condizioni previste dall’art 9 della citata legge n. 91 del 1992.

Per quanto riguarda in particolare la posizione dello straniero coniugato con un cittadini italiano, l’art 5 della legge citata ha previsto la possibilità per il medesimo di acquistare la cittadinanza italiana, quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

Tuttavia, in tal caso l’acquisto della cittadinanza che viene formalizzato con un provvedimento del Ministro dell’Interno, resta comunque subordinato alla insussistenza delle cause preclusive previste dall’art 6 della stessa legge che esclude tale possibilità in caso di condanne penali per determinati delitti o nell’ipotesi della sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Ciò premesso, va nel contempo evidenziato che, nel caso di acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino italiano, l’art 8, comma 2 della citata legge n. 91 del 1992, assegna alla competente Autorità amministrativa un termine perentorio di due anni per pronunciarsi sulla relativa istanza, con la precisazione che, una volta decorso tale termine, resta preclusa all’Amministrazione l’emanazione del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza, venendo ad operare nel caso di specie una sorta di silenzio assenso sulla relativa istanza dello straniero coniugato con un cittadino italiano, dal momento che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, per effetto dell’inutile decorso del termine suddetto assegnato per la conclusione del relativo procedimento, l’Amministrazione perde il potere di negare la cittadinanza (Cons. St., Sez. I, 28 agosto 2002, n.2508; TAR Lazio, Sez. I, 15 dicembre 2004, n.16032; TAR Lombardia, 7 giugno 2006, n.1335; TAR Lazio, Sez.II, 5 febbraio 2007, n.859).

Per cui, alla luce di tale segnalato orientamento della giurisprudenza, bisogna tenere presente che in tema di acquisto della cittadinanza italiana il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio da parte della P.A. del potere discrezionale di valutare l’esistenza dei motivi preclusivi di cui all’art 6 della legge n 91 del 1992, nel termine assegnato per l’esercizio di tale potere di apprezzamento, con la conseguenza che, una volta precluso l’esercizio di tale potere per mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento fissato dalla legge (due anni dalla data di presentazione della relativa istanza), sussiste il diritto soggettivo all’emanazione dell’atto di concessione della cittadinanza che il soggetto interessato può far valere davanti al giudice ordinario per richiedere, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino italiano (Cass. Civ., SS.UU., 7 luglio 1993, n.7441; 27 gennaio 1995, n.1000).

Con riferimento a quanto si è avuto modo di precisare, fondata deve dunque essere valutata la censura di parte ricorrente diretta a denunciare nell’operato dell’Amministrazione intimata una violazione delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt 5, 6 e 8 della legge n. 92 del 1991, poiché, secondo quanto risulta dagli atti di causa, il provvedimento impugnato con cui è stato formalizzato il diniego del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore della cittadina straniera ricorrente, in quanto coniugata con un cittadino italiano, risulta essere stato adottato in data 1.3.2005 e, quindi, dopo la scadenza del termine perentorio di due anni stabilito dal citato art 8 della legge suddetta e decorrente dalla data di presentazione della domanda del privato (26.4.2001), il cui inutile decorso precludeva all’Autorità amministrativa il potere di negare la concessione dello “status civitatis” alla Sig. ra Valdiviezo.

La riconosciuta fondatezza della esaminata censura di violazione di legge determina di per sé la invalidità del provvedimento impugnato e, quindi, consente al Collegio di prescindere dalla delibazione delle residue censure di illegittimità prospettate con il ricorso le quali possono essere dichiarate assorbite.

In conclusione, il ricorso deve dunque essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nell’importo fissato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore della ricorrente Sig.ra VALDIVIEZO CEDENO Maria Auxiliadora, della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di rimborso delle spese ed onorari del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 07/05/2008, con l’intervento dei Magistrati:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Luigi Ranalli, Consigliere

Galileo Omero Manzi, Consigliere, Estensore

   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO


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