TAR Emilia Romagna Sezione I numero 4616 del 2007
Regolarizzazione dello straniero condannato per reati
La regolarizzazione di lavoratori extracomunitari non è possibile per tutti coloro che risultino denunciati per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che non costituisce reato, che l’imputato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’art.411 del c.p.p..
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro Sentenze: 4616/2007
Registro Generale: 780/2004
nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente
CARLO TESTORI Consigliere
SERGIO FINA Consigliere relatore est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso 780/2004 proposto da:
LAFDALI MOHAMED
rappresentato e difeso da:
ASCARI AVV. DAVIDE
con domicilio eletto in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE 53
presso
SEGRETERIA TAR
contro
PREFETTURA DI MODENA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede;
per l’annullamento
del decreto della Prefettura di Modena del 4.3.2004, notificato il 10.3.2004, di rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. dott. Sergio Fina;
Udito, alla pubblica udienza del 22.11.2007, gli avvocati delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Viene impugnato il decreto di diniego di regolarizzazione emesso nei confronti del ricorrente dal Prefetto della Provincia di Modena.
Deve precisarsi che il provvedimento oggetto del presente gravame è stato reso a seguito di sentenza n. 285/04 di questa Sezione, di annullamento, per difetto di motivazione, di un precedente atto di diniego di legalizzazione dello straniero.
Con articolati motivi il ricorrente deduce la violazione dell’art.1/8°c dela L.n. 222/2002 ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
I profili di ricorso appaiono del tutto inconsistenti.
Occorre anzitutto porre in evidenza che l’art.1/8°c lett.c della L. n. 222/2002 dispone l’inapplicabilità delle disposizioni riguardanti la regolarizzazione del lavoratori extracomunitari che risultino denunciati per uno dei rati previsti dagli art.380 e 381 del c.p.p., salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che non costituisce reato, che l’imputato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’art.411 del c.p.p..
Nel caso in esame a carico del ricorrente non risultavano semplici denunce, ma anche diverse condanne in relazione ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti – art.81 e 110 C.P. e art. 73 L. n.309/1990 – e furto aggravato – art. 624 e 625 C.P., reati ostativi alla regolarizzazione.
Con riguardo alla dedotta violazione dell’art.3 della L. n. 241/1990 va rilevato che l’operato dell’Amministrazione appare, sia pure in modo sintetico, debitamente motivato in ordine alle circostanze di fatto e alle ragioni di diritto poste a base del provvedimento impugnato.
Quanto agli altri denunciati vizi di eccesso di potere va detto che è del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, la positiva conclusione del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, istituto che, peraltro, è totalmente estraneo, per natura e presupposti, a quello della riabilitazione.
Per quanto precede il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2007.
Presidente f.to Calogero Piscitello
Cons. rel. Est. F.to Sergio Fina
Depositata in Segreteria in data 20.12.2007
Bologna, lì 20.12.2007
Il Segretario
f.to Luciana Berenga