TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 1289 del 12 maggio 2008.
E’ infondato il ricorso di un cittadino straniero avverso il diniego di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, essendo accertata in maniera inequivocabile la sua pericolosità sociale.
L’apprezzamento della pericolosità sociale costituisce giudizio caratterizzato da una discrezionalità assai ampia ed è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo esclusivamente nei casi di illogicità, di carenza dei presupposti e di manifesta incongruità.
Infatti se è vero che il giudizio probabilistico e prognostico di pericolosità sociale può prescindere da accertamenti già intervenuti in sede penale, è da ritenere che, a maggior ragione, l’apprezzamento formulato ai sensi dell’art. 1, n. 3, della l. n. 1423 del 1956 possa essere legittimamente correlato a comportamenti per i quali è stata accertata in sede penale, sia pure con sentenza di primo grado, la responsabilità dello straniero, purché si tratti di fatti specifici e gravi.
Nel caso di specie, la Questura aveva accordato allo straniero il permesso di soggiorno, per la prima volta, nel dicembre del 1999; successivamente, dalle indagini di polizia, era emerso che il ricorrente e un suo connazionale avevano “rinchiuso” in un capannone 18 cittadini cinesi clandestini adibendoli –in condizioni igienico –sanitarie raccapriccianti- ad attività di confezione di abiti, così favorendo la permanenza illegale di connazionali sul territorio nazionale e traendo vantaggio dal lavoro svolto da questi ultimi.
In data 29 maggio 2005 lo straniero è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Forlì, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, ed euro 95.000 di multa per avere, in concorso con altre persone, occupato alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.
La condotta sopra citata segnala in maniera inequivocabile la pericolosità sociale dello straniero il quale, favorendo la permanenza illegale di propri concittadini entrati clandestinamente nel territorio nazionale, traeva vantaggi economici dal lavoro svolto da costoro, così da permettere alla P. A. di formulare un giudizio prognostico di pericolosità sociale ex art. 1, comma 3, della l. n. 1423/56.
Tale valutazione risulta perciò tutt’altro che illogica ed è stata adeguatamente motivata; la sentenza di condanna inflitta al ricorrente è stata legittimamente considerata sintomo di pericolosità sociale dello straniero, avuto anche riguardo alla gravità dei fatti addebitati e al fatto che l’apprezzamento della pericolosità sociale costituisce un giudizio di carattere discrezionale sindacabile avanti al giudice amministrativo esclusivamente nei ristretti limiti sopra indicati.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Angelo De Zotti Presidente
Marco Buricelli Consigliere, relatore
Stefano Mielli Referendario
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 619/2008 proposto da Chen Qingdi, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Poli, con domicilio presso la Segreteria del Tar ai sensi dell’ art. 35 del r. d. 26 giugno 1924, n. 1054;
CONTRO
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco n. 63;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Verona in data 27.2.2007 e notificato in data 21.1.2008, concernente diniego di rinnovo di permesso di soggiorno;
visto il ricorso, notificato il 7 marzo 2008 e depositato in segreteria il 4 aprile 2008, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella camera di consiglio del 22 aprile 2008 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Poli per il ricorrente e Bonora per la P.A. ;
premesso che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il presidente del collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex articoli 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e che queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
1.-premesso in fatto che con il decreto in epigrafe il Questore di Verona ha rigettato l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno presentata dal cittadino cinese Chen Qingdi evidenziando:
-che in data 29 maggio 2005 lo straniero è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Forlì, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, ed euro 95.000 di multa per avere, in concorso con altre persone, occupato alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno ( v. articoli 81 e 110 cod. pen. e 12, commi 3, 3 bis e 3 ter e 22, comma 12, del d. lgs. n. 286 del 1998);
-che la condotta sopra citata segnala in maniera inequivocabile la pericolosità sociale dello straniero il quale, favorendo la permanenza illegale di propri concittadini entrati clandestinamente nel territorio nazionale, traeva vantaggi economici dal lavoro svolto da costoro, così da permettere alla P. A. di formulare un giudizio prognostico di pericolosità sociale ex art. 1, comma 3, della l. n. 1423/56;
-che la memoria prodotta dal legale del ricorrente in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto è insufficiente per accordare allo straniero il rinnovo del permesso;
che a sostegno del ricorso è stato sottolineato in particolare:
-che subito dopo la notificazione del decreto impugnato è stata motivatamente richiesta, alla Questura di Verona, la revoca del provvedimento e il rilascio del nuovo permesso di soggiorno;
-che la sentenza di condanna sopra citata è stata appellata avanti alla Corte d’appello di Bologna e che si è tuttora in attesa della fissazione della relativa udienza di discussione;
-che il diniego impugnato contrasta con l’art. 27, comma 2, Cost., secondo cui nessuno può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva;
-che la vicenda penale potrebbe risolversi con l’assoluzione del ricorrente;
-che le considerazioni svolte dal Questore di Verona in ordine alla pericolosità sociale dello straniero ex l. n. 1423 del 1956 sono fondate sul presupposto, errato, che il Chen sia colpevole dei fatti contestatigli: nel ricorso si legge che “il Questore non può certo sostituirsi al giudice penale al quale solo spetta la decisione finale sulla base della quale può, eventualmente, fondarsi il giudizio di pericolosità sociale”;
-che il Chen convive con una connazionale ed è padre dei loro due figli;
che l’Avvocatura dello Stato ha concisamente controdedotto precisando che la Questura ha accordato allo straniero il permesso di soggiorno, per la prima volta, nel dicembre del 1999, e rilevando quindi che dalle indagini di polizia era emerso che il ricorrente e un suo connazionale avevano “rinchiuso” in un capannone 18 cittadini cinesi clandestini adibendoli –in condizioni igienico –sanitarie raccapriccianti- ad attività di confezione di abiti, così favorendo la permanenza illegale di connazionali sul territorio nazionale e traendo vantaggio dal lavoro svolto da questi ultimi;
2.-considerato in diritto che il ricorso è chiaramente infondato e va respinto;
che va premesso che l’apprezzamento della pericolosità sociale costituisce giudizio caratterizzato da una discrezionalità assai ampia ed è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo esclusivamente nei casi di illogicità, di carenza dei presupposti e di manifesta incongruità (sull’ampia discrezionalità che contraddistingue la valutazione dell’autorità di polizia in materia v. Cons. St., sezione quarta, sentenze nn. 4731/05 e 5305/04);
che, guardando più da vicino il caso in esame, se è vero che il giudizio probabilistico e prognostico di pericolosità sociale può prescindere da accertamenti già intervenuti in sede penale, è da ritenere che, a maggior ragione, l’apprezzamento formulato ai sensi dell’art. 1, n. 3, della l. n. 1423 del 1956 possa essere legittimamente correlato a comportamenti per i quali è stata accertata in sede penale, sia pure con sentenza di primo grado, la responsabilità dello straniero, purché si tratti di fatti specifici e gravi;
che la valutazione di pericolosità sociale fatta dal Questore di Verona risulta tutt’altro che illogica ed è stata adeguatamente motivata;
e la sentenza di condanna inflitta al ricorrente è stata legittimamente considerata sintomo di pericolosità sociale dello straniero, avuto anche riguardo alla gravità dei fatti addebitati al Chen e -giova ripeterlo- al fatto che l’apprezzamento della pericolosità sociale costituisce un giudizio di carattere discrezionale sindacabile avanti al giudice amministrativo esclusivamente nei ristretti limiti sopra indicati (sulle peculiarità della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il Chen si vedano le controdeduzioni della Questura di Verona, pag. 3 e seguenti, e la sent. Trib. Forlì, pag. 3 e seguenti);
che, per quanto riguarda le circostanze addotte dal ricorrente circa la convivenza con una connazionale e il fatto di essere padre dei suoi due figli, indipendentemente dalla insufficienza delle stesse, in considerazione della specificità e gravità del reato commesso, per superare gli elementi negativi desumibili dalla sentenza di condanna e in definitiva per sovvertire la decisione finale dell’autorità pubblica, va rilevato (cfr. relazione Questura, pag. 6) che la presunta convivente del Chen risulta titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Cuneo, provincia ove sono nati i figli, che la straniera medesima non risulta risiedere nel comune di Verona e che nel ricorso non viene comprovata in alcun modo l’affermata convivenza con la connazionale suddetta;
che, in ogni caso, il Tribunale per i minorenni potrà consentire l’autorizzazione alla permanenza dello straniero in deroga, ex art. 31, comma 3, del t. u. n. 286 del 1998, ove ne ricorrano i presupposti;
che il collegio ritiene che il Questore abbia adeguatamente valutato l’attualità della pericolosità sociale considerando la personalità complessiva dello straniero;
che, in definitiva, risulta convenientemente giustificata la valutazione di pericolosità sociale posta a base del rifiuto di rinnovare il permesso di soggiorno;
che le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione dell’interno, nella misura di € 1.500,00 di cui € 300,00 per spese anticipate ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22 aprile 2008.
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione