Roma, 18 ottobre 2022 – Un canale di ingresso apposito al di fuori delle quote è previsto per tutta una serie di lavoratori impiegati nel settore dello spettacolo. In particolare, l’art.27 del D.Lgs n. 286/98 (T.U.Imm.) prevede che possono fare ingresso per motivi di lavoro in qualsiasi periodo dell’anno e al di fuori delle quote previste dall’annuale decreto di programmazione dei flussi, le seguenti categorie di stranieri:
– lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero (art. 27, comma 1, lett. L);
– personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto (art. 27, comma 1, lett. M);
– ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento (art. 27, comma 1, lett. N);
– artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche (art. 27, comma 1, lett. O);
Quale procedura occorre seguire per assumere un artista straniero residente all’estero?
I lavoratori dello spettacolo, di cui all’ art.27, comma 1, lett. l) m) n) o) T.U. Imm. art. 40, comma 14, DPR 394/99 (Reg Att.), possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli, al di fuori delle quote ma previo rilascio del nulla osta al lavoro. Per assumere un lavoratore straniero che si trova all’estero nel settore dello spettacolo, il datore di lavoro deve inviare le richieste di nullaosta all’ ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – utilizzando il Modello A disponibile sul sito dell’Agenzia. Alla domanda va allegato il certificato attestante la qualifica professionale o di mestiere – rilasciato da una scuola statale o da Ente pubblico o altro Istituto paritario secondo la legislazione vigente nello Stato di stabile residenza del lavoratore richiesto, convalidato dalla competente rappresentanza diplomatica italiana, la quale attesta l’autenticità della traduzione del certificato e l’idoneità dell’Ente che rilascia detta certificazione (circ. 54/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e circ. del M.A.E. n. 100/1555/96).
Per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero, la certificazione di mestiere, con l’indicazione dei lavoratori interessati e relativa qualifica, può essere rilasciata anche dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore straniero è occupato, purché tradotta in italiano e convalidata dall’Autorità consolare italiana del Paese dove si trova il circo o lo spettacolo viaggiante. La qualifica dei suddetti lavoratori può essere certificata anche dall’Associazione Italiana Ente Nazionale Circhi.
Dal 2010 non è più necessario allegare alla domanda il parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività culturali né l’attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere (v. circolare del Ministero del Lavoro del 19.01.2011)
Il nulla-osta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato previo nulla-osta della Questura ed è comunicato, per via telematica, allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente per la provincia ove ha sede legale l’impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro (art.40, comma 14, Reg. Att.).
Come si ottiene il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art.27, comma 1, lett. l) m) n) o) T.U. Imm. )?
Il permesso di soggiorno per lavoro artistico è rilasciato allo straniero che deve svolgere una attività superiore a tre mesi di lavoro artistico o tecnico in spettacoli lirici, teatrali, concertistici o inerenti il balletto
Una volta ricevuto il nulla osta, il lavoratore dovrà recarsi presso l’Autorità Consolare italiana presente nel suo Stato di provenienza per richiedere il visto d’Ingresso con cui entrare regolarmente in Italia. Una volta entrato in Italia, lo straniero, entro gli otto giorni successivi al suo ingresso, deve presentarsi allo Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e contestuale richiesta del permesso di soggiorno.
È possibile ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro artistico?
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro artistico può avere la durata massima di un anno e può essere rinnovato, previa proroga del nulla osta al lavoro (vedi modello di richiesta). Per ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento il nulla osta viene prorogato solo se sussistono documentate esigenze per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto col medesimo datore di lavoro.
I lavoratori entrati in Italia per svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono in ogni caso, salvo conversione del titolo, cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione.
È possibile convertire un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro artistico?
Si, l’articolo 1, lett. b del D.L. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173, modificando il D.lgs. n. 286/98, ha inserito all’articolo 6, dopo il comma 1, un comma 1 bis, ai sensi del quale sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i permessi di soggiorno rilasciati, tra gli altri, per motivi artistici di cui all’articolo 27, comma 1, lettera m, n, o. Non sono state adottate circolari ministeriali che descrivano, a seguito della suddetta modifica, tutte le procedure applicative e la documentazione da allegare alle domande di conversione delle varie tipologie di permesso di soggiorno. Al momento, pertanto, secondo le prassi in uso per altre ipotesi di conversione del permesso di soggiorno in motivo di lavoro subordinato, è possibile per il lavoratore presentare istanza alla Questura del luogo di residenza o domicilio mediante compilazione e invio di un kit-postale. La modifica non riguarda i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti, il cui permesso di soggiorno, continua pertanto a non poter essere convertito.
Si può fare ingresso Italia per svolgere come lavoratore autonomo un’attività artistica?
Si, I lavoratori dello spettacolo possono fare ingresso in Italia anche per svolgere un lavoro artistico autonomo.
Gli ingressi per motivi di lavoro artistico autonomo al di fuori delle quote sono consentiti esclusivamente per soggiorno di breve durata, ovvero per periodi inferiori a 90 giorni, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attivita’ per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto e’ stato rilasciato.
Per soggiorni superiori a 90 giorni Il visto d’ingresso per lavoro autonomo è concesso, nell’ambito delle quote stabili dal decreto flussi, esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza.
In ogni caso, come previsto dal Decreto Interministeriale dell’11 maggio 2011, i requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
– copia dell’atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell’impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;
– copia, nel caso di soggiorni di lunga durata, di una formale dichiarazione di responsabilita’, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante Ispettorato Territoriale del Lavoro, nella quale si indichi che in virtu’ del contratto stipulato non verra’ instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato. Per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero, la dichiarazione e’ rilasciata dall’ANPAL (v. modello di dichiarazione)
– nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo, dal comma 5 dell’art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;- – disponibilita’ di un’idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l’esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.
FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali