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Assegno sociale agli stranieri, la Consulta conferma il requisito del permesso di lungo periodo

Roma, 22 luglio 2026 – La concessione dell’assegno sociale ai cittadini di Paesi terzi può essere subordinata al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il requisito previsto dalla normativa italiana non contrasta né con la Costituzione né con i principi dell’Unione europea in materia di parità di trattamento nella sicurezza sociale.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 141 del 2026, depositata il 21 luglio, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione sull’articolo 80, comma 19, della legge 388 del 2000.

La vicenda riguardava una cittadina albanese, regolarmente residente in Italia ma priva del permesso di soggiorno di lungo periodo, alla quale la Corte d’appello di Firenze aveva riconosciuto il diritto all’assegno sociale. Secondo i giudici di secondo grado, il requisito del permesso di lunga durata sarebbe stato superato dalla successiva introduzione dell’obbligo di soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno dieci anni.

La Cassazione aveva invece ritenuto che i due requisiti dovessero essere applicati congiuntamente: per ottenere la prestazione, il cittadino extra UE deve quindi aver soggiornato legalmente in Italia per almeno dieci anni e possedere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Quest’ultimo viene generalmente rilasciato a chi dispone da almeno cinque anni di un permesso valido e soddisfa ulteriori condizioni relative al reddito, all’alloggio e alla conoscenza della lingua italiana.

Il confronto con il diritto europeo

Il punto centrale della controversia riguardava l’applicabilità all’assegno sociale del principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva europea 2011/98, che riconosce ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti alcuni diritti analoghi a quelli dei cittadini degli Stati membri nel settore della sicurezza sociale.

Prima di pronunciarsi, la Consulta aveva quindi chiesto un chiarimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la sentenza del 5 marzo 2026, relativa alla causa C-151/24, Luevi, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il principio europeo di parità di trattamento non si applica all’assegno sociale italiano.

La prestazione, infatti, non deriva dai contributi versati dal beneficiario durante la propria attività lavorativa, ma è finanziata attraverso la tassazione generale. È inoltre destinata alle persone anziane che si trovano in condizioni economiche disagiate e non dispongono di risorse sufficienti per il proprio sostentamento.

Per queste caratteristiche, l’assegno sociale rientra tra le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” previste dalla normativa europea. Si tratta di misure assistenziali che garantiscono un reddito minimo in relazione al contesto economico dello Stato membro, ma che restano escluse dal campo di applicazione della specifica garanzia di parità di trattamento invocata nel giudizio.

Nessuna violazione del principio di uguaglianza

Alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, la Corte costituzionale ha escluso anche una violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Secondo la Consulta, il principio costituzionale di uguaglianza era stato richiamato dalla Cassazione proprio in collegamento con la garanzia europea di parità di trattamento nella sicurezza sociale.

Una volta accertato che tale garanzia non riguarda l’assegno sociale, viene meno anche il presupposto sul quale si fondava la contestazione della normativa nazionale. Le questioni sollevate in riferimento agli articoli 3, 11 e 117 della Costituzione sono state pertanto dichiarate non fondate, mentre quelle riguardanti altri parametri costituzionali sono state giudicate inammissibili.

La decisione conferma così la possibilità per il legislatore italiano di richiedere ai cittadini extra UE un legame stabile e duraturo con il territorio nazionale prima di riconoscere una prestazione assistenziale destinata a protrarsi nel tempo. Per accedere all’assegno sociale non è dunque sufficiente essere regolarmente soggiornanti o titolari di un permesso che consenta di lavorare: resta necessario possedere lo status di soggiornante UE di lungo periodo, oltre agli altri requisiti anagrafici, reddituali e di permanenza previsti dalla legge.

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