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Cittadinanza per discendenza, la Consulta chiama in causa la Corte di Giustizia Ue

Roma, 27 luglio 2026 – La riforma che ha ristretto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza approda davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Con l’ordinanza numero 147 del 2026, depositata il 23 luglio, la Corte costituzionale ha disposto un rinvio pregiudiziale ai giudici di Lussemburgo, chiamati a chiarire se i nuovi limiti introdotti nel 2025 siano compatibili con le norme europee sulla cittadinanza dell’Unione.

La decisione nasce da tre giudizi promossi dal Tribunale di Mantova e dal Tribunale di Campobasso. Al centro delle contestazioni si trova l’articolo 3-bis della legge numero 91 del 1992, inserito dal decreto-legge numero 36 del 28 marzo 2025 e successivamente convertito nella legge numero 74 del 23 maggio dello stesso anno.

La disposizione ha modificato profondamente il sistema dello ius sanguinis, che in precedenza consentiva la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti nati all’estero senza limiti generazionali. In base alla nuova disciplina, una persona nata fuori dall’Italia e già in possesso di un’altra cittadinanza viene considerata come se non avesse mai acquistato quella italiana, salvo il rispetto di alcune specifiche condizioni.

Tra le eccezioni previste rientrano la presentazione della domanda amministrativa o giudiziaria entro le 23.59 del 27 marzo 2025, il possesso esclusivo della cittadinanza italiana da parte di un genitore o di un nonno oppure la residenza in Italia, per almeno due anni continuativi, di un genitore prima della nascita o dell’adozione del figlio.

I tribunali rimettenti hanno sollevato dubbi soprattutto sull’applicazione della riforma alle persone nate prima della sua entrata in vigore. Secondo i ricorrenti, la norma produrrebbe infatti effetti retroattivi, impedendo il riconoscimento di uno status che, in base alla legislazione precedente, sarebbe stato acquisito automaticamente al momento della nascita.

Il Tribunale di Campobasso ha inoltre contestato la compatibilità della disciplina con l’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea e con l’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le due disposizioni stabiliscono che chi possiede la cittadinanza di uno Stato membro è anche cittadino dell’Unione.

Il punto centrale riguarda quindi gli effetti della riforma sulla cittadinanza europea. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha più volte affermato che, quando una normativa nazionale determina la perdita della cittadinanza di uno Stato membro e, di conseguenza, di quella europea, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Le autorità devono inoltre poter valutare individualmente le conseguenze prodotte sulla vita delle persone interessate.

La Corte costituzionale italiana aveva già affrontato la questione con la sentenza numero 63 del 2026, sostenendo che la riforma non determina una vera e propria revoca della cittadinanza, ma introduce una “preclusione originaria” al suo acquisto. Secondo la Consulta, le persone interessate non sarebbero state private di uno status già formalmente riconosciuto e di diritti europei concretamente esercitati.

Nell’ordinanza appena depositata, i giudici costituzionali hanno ribadito questa impostazione. La nuova disciplina, secondo la Corte, risponde all’esigenza di garantire un legame effettivo tra il cittadino e lo Stato, evitando che persone nate all’estero, titolari di un’altra cittadinanza e prive di rapporti significativi con l’Italia possano ottenere automaticamente anche la cittadinanza europea.

Nonostante ciò, in applicazione del principio di leale cooperazione tra istituzioni nazionali ed europee, la Consulta ha deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia, alla quale spetta l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione.

Il quesito sottoposto a Lussemburgo è se gli articoli 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea impediscano a uno Stato membro di introdurre retroattivamente una preclusione all’acquisto della cittadinanza per le persone nate all’estero e già titolari di un’altra nazionalità, fatta eccezione per i casi espressamente indicati dalla legge.

La Consulta non ha dunque dichiarato illegittima la riforma né si è pronunciata definitivamente sulla sua validità. I giudizi costituzionali sono stati sospesi e riprenderanno soltanto dopo la risposta della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

La futura decisione dei giudici europei potrebbe avere conseguenze rilevanti per migliaia di discendenti di cittadini italiani, in particolare nelle grandi comunità presenti in America Latina. In gioco non vi è soltanto il riconoscimento della cittadinanza italiana, ma anche l’accesso ai diritti collegati allo status di cittadino europeo, dalla libera circolazione alla possibilità di vivere e lavorare negli altri Paesi dell’Unione.

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