in

Assegno per le famiglie numerose a chi ha la carta di soggiorno

Dopo le sentenze di tanti tribunali, lo dice anche la legge europea 2013. Fino a 140 euro al mese

Roma – 28 agosto 2013 – L’assegno per le famiglie numerose concesso dai Comuni spetta anche ai cittadini stranieri, purchè abbiano in tasca il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo, cioè la cosiddetta carta di soggiorno.

I tribunali italiani lo sostengono da anni, ma l’Inps, che versa l’assegno, continuava a negarlo, tanto che all’inizio di quest’anno l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani aveva chiesto al governo di fare chiarezza. Ora a dire una parola definitiva in favore degli immigrati è la legge europea 2013, la stessa che ha aperto agli stranieri l’accesso ai posti della pubblica amministrazione.

L’articolo 13 della nuova legge, che entrerà in vigore il 4 settembre, è chiaro. Stabilisce che  l’”assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori”, spetta, oltre che ai cittadini italiani e comunitari, anche ai “cittadini di paesi terzi che siano  soggiornanti  di  lungo  periodo”. Per questo scopo, vengono stanziati 15,71 milioni di euro fino alla fine del 2013, e 31,41 milioni  di  euro  a  decorrere  dal 2014.

L’importo dell’assegno varia in base al numero di componenti e al reddito delle famiglie e viene rivalutato ogni anno in base al costo della vita. Quest’anno è al massimo di 139,49 euro al mese per tredici mensilità. La domanda va presentata al Comune di residenza.

Prevedibili le sparate anti immigrati che questa novità si porterà dietro. Se serve a qualcosa, leghisti & co. sappiano che anche stavolta la legislazione italiana si è dovuto adeguare a una direttiva europea (2003/109/CE) che assicura agli stranieri che hanno la carta di soggiorno parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali. A Bruxelles era stata già avviata una procedura di infrazione.

EP

LEGGE 6 agosto 2013, n. 97
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. (13G00138) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2013
                             
Art. 13
 
Disposizioni  volte   al   corretto   recepimento   della   direttiva
  2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi  terzi  che
  siano  soggiornanti  di  lungo  periodo.  Procedura  di  infrazione
  2013/4009.
 
  1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
le parole:  «cittadini  italiani  residenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cittadini italiani e  dell'Unione  europea  residenti,  da
cittadini di paesi terzi che siano  soggiornanti  di  lungo  periodo,
nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro
che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di
soggiorno permanente».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  valutato  in
15,71 milioni di euro per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31dicembre
2013 e in 31,41 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede:
    a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle
risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183;
    b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal  2014,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    c) quanto a 15 milioni di euro a  decorrere  dal  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
    d) quanto a 12 milioni di euro a  decorrere  dal  2014,  mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche.
  3. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  provvede  ad
effettuare  il  monitoraggio  degli  effetti   finanziari   derivanti
dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in  merito
al Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle  previsioni  di  cui   al   presente   articolo,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con  proprio
decreto,  alla  riduzione  lineare,  nella  misura  necessaria   alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dal  monitoraggio,
delle  dotazioni  finanziarie  disponibili  iscritte  a  legislazione
vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle  spese
rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

I precari dell’immigrazione: “Perché un altro concorso?”

Lazio. Uil: “Una regione ‘difficile’ per gli immigrati”