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Consulenti del lavoro: “Non condannabile datore se ignora irregolarità”

Il parere della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro

Roma, 26 settembre 2011 – Il datore di lavoro non puo’ essere condannato per l’assunzione dello straniero senza permesso di soggiorno, se non e’ consapevole che il lavoratore e’ irregolare.

A sostenerlo e’ il parere numero 21 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro. Gli esperti ricordano che la sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011 della Corte di Cassazione ha affermato la responsabilita’ penale del datore di lavoro che omette di verificare, prima dell’assunzione, la regolarita’ del permesso di soggiorno dei dipendenti occupati presso l’azienda.

Tuttavia, avvertono, questo principio riguarda il passato, poiche’ per i fatti accaduti dopo il 23 maggio 2008 trova applicazione la nuova normativa, secondo cui il reato in questione si configura solo se c’e’ il dolo (e non la mera colpa) dell’imprenditore. Di conseguenza, per la responsabilita’ penale non e’ piu’ sufficiente che il datore di lavoro non abbia verificato la sussistenza del permesso di soggiorno, ma occorre la volonta’ di assumere lo straniero pur nella consapevolezza che non possiede il permesso in questione.

Infatti, con il dl 23 maggio 2008, n. 92, ricordano i consulenti del lavoro, e’ stata introdotta un’importante modifica del decreto legislativo n. 286 del 1998, che ha cambiato la pena prevista per questo reato. Cosi’, prima del 2008 il reato era punito con la contravvenzione dell'”arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato” e si configurava anche quando il fatto non era voluto dall’agente, ma “si verificava a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

A seguito della riforma, il reato e’ stato trasformato in un delitto, punito con la pena della “reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”. Oltre all’inasprimento della pena, si spiega, “la mutata qualificazione dell’illecito (da contravvenzione a delitto) ha prodotto importanti conseguenze sul piano dell’elemento soggettivo del reato: in base alla disciplina del codice penale, infatti, coloro che commettono dei delitti sono punibili, salvo diversa previsione, se la condotta e’ posta in essere con dolo; per le contravvenzioni e’ invece sufficiente, di norma, la colpa”.

Pertanto, attualmente, la pena e’ piu’ severa, ma il reato si configura solo se l’assunzione dello straniero non in regola con il permesso di soggiorno e’ dolosamente “prevista e voluta dal datore di lavoro come conseguenza della sua azione od omissione”; viceversa, la condotta colposa di omessa verifica del permesso di soggiorno dei lavoratori ormai non costituisce reato.

 

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