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Protezione internazionale. Via alle nuove regole, più tutele per i richiedenti asilo

In vigore il nuovo “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale". Presentazione ed esame delle domande, compiti di commissioni territoriali e nazionale, standard dei centri di accoglienza

Roma – 20 marzo 2015 – Più tutele per chi fugge a guerre e persecuzioni cercando scampo in Italia. Da oggi entra infatti in vigore il nuovo “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale”, un testo che tra le altre cose le indicazioni del “Tavolo nazionale asilo” coordinato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e composto da enti ed associazioni che operano accanto ai profughi.

Il regolamento spiega ad esempio come si presenta la domanda di protezione internazionale, l’istruttoria e l’esame, con il colloquio davanti alla Commissione Territoriale. L’iter si può concludere con il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, oppure con un rigetto, contro il quale il richiedente può presentare ricorso. In caso di rigetto, se la Commissione ritiene che  sussistono  gravi  motivi  di  carattere umanitario , può chiedere comunque al questore il rilascio di un permesso di soggiorno biennale al cittadino straniero.

Le Commissioni Territoriali (al massimo venti in tutta Italia, ma con la possibilità di articolarle anche in trenta sezioni) hanno componenti designati in base alle esperienze acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela  dei  diritti umani, per i quali sono previsti corsi di formazione e aggiornamento.  Sono coordinate dalla Commissione Nazionale per il diritto d‘asilo, che tra le altre cose decide sulla cessazione o la revoca della protezione internazionale e cura un opuscolo da consegnare ai richiedenti asilo che spiega tutta la procedura e i loro diritti e doveri e fornisce altre informazioni utili.

Ci sono poi disposizioni sui Centri  di  accoglienza  per  richiedenti  asilo (CARA), strutture “aperte” dalle quali i richiedenti asilo possono uscire durante il giorno e nelle quali possono entrare parlamentari, rappresentanti delle organizzazioni umanitarie, avvocati e, se autorizzati, anche sindaci e giornalisti, così come familiari e altre persone che ne facciano richiesta. Offrono vitto e alloggio, ma anche servizi di  informazione, orientamento legale e  supporto  psicologico,  assistenza medica, attività ricreative, di studio (corsi di lingua italiana) e spazi per le attività di culto.

Leggi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2015, n. 21. Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo  38,  comma  1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

Stranieriinitalia.it

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