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Caporalato, in vigore la nuova legge contro gli sfruttatori

Il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” punisce sia i caporali che le aziende, anche con la confisca. Potenziata la Rete del lavoro agricolo di qualità, della quale faranno parte le aziende che rispettano le regole

Roma – 4 novembre 2016 – Da oggi l’Italia ha regole più severe per colpire i caporali e le aziende che sfruttano i lavoratori. Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la nuova legge contro il caporalato,  “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”

La legge riscrive il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e la cui responsabilità è estesa anche alle persone giuridiche. È commesso sia dagli intermediari (i caporali) che reclutano sia dai datori di lavoro che impiegano manodopera “sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. 

Per  i  colpevoli è prevista la reclusione da uno a sei anni e una multa da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore reclutato. In caso di violenza o minacce si applica la reclusione da cinque a otto anni una multa da 1000  a 2000 euro a lavoratore. Le pene aumentano quando i lavoratori reclutati sono più di tre, se ci sono minori o se i lavoratori sfruttati sono stati esposti a situazioni di grave pericolo, mentre sono previsti sconti di pena per chi collabora con forze dell’ordine e magistratura. 

Viene previsto nel testo anche l“indice di sfruttamento”, in pratica una o più condizioni che possono segnalare che c’è questo reato. Tra queste ci sono retribuzioni molto al di sotto dei limiti contrattuali o sproporzionate rispetto alla mole e al tipo di lavoro, violazioni reiterate riguardo orari di lavoro, riposo e ferie oppure delle norme di sicurezza e igiene, o sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti. 

Prima e durante il processo, le aziende nelle quali è stato commesso il reato potranno essere affidate a un amministratore giudiziario. In caso di condanna, come succede per le associazioni mafiose, è prevista la confisca obbligatoria “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto”. I beni confiscati agli sfruttatori andranno ad alimentare il Fondo Antitratta. Questo a sua volta finanzierà anche programmi di assistenza e di integrazione sociale per le vittime del caporalato. 

La nuova legge potenzia anche la Rete del lavoro agricolo di qualità, della quale fanno parte le aziende “pulite”, dove si lavora in regola e senza sfruttamento, ma anche sportelli unici per l’immigrazione, istituzioni locali, centri per l’impiego, associazioni di categoria, sindacati e agenzie per il lavoro. Infine, prevede la predisposizione un piano di interventi per la sistemazione e il supporto dei lavoratori agricoli stagionali, modalità sperimentali di collocamento agricolo a livello territoriale e un’accelerazione sul fronte del riallineamento retributivo in agricoltura. 

EP

 

Il testo della nuova legge “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”

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