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Che cos’è il conto corrente di base? Un richiedente asilo può aprirlo? Le risposte del Ministero del Lavoro

Roma, 16 maggio 2022 – In base all’articolo 126- noviesdecies del Testo Unico Bancario “Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, “conto di base”.

Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all’apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione.

Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell’Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell’Unione europea in virtù del diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia”

Che cos’è il conto corrente di base?

Si tratta di un conto di pagamento che si rivolge a chi ha esigenze bancarie semplici come depositare, prelevare denaro, farsi accreditare lo stipendio o la pensione, avere una carta di debito e una carta di pagamento utilizzabile anche online. Sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito né sconfinamenti. Il costo varia da banca a banca, ma è in genere molto basso, con un canone che comprende un certo numero di operazioni e la possibilità di pagare singolarmente le operazioni effettuate oltre la numerosità prevista. Per alcune particolari tipologie di clienti svantaggiati e di pensionati il Conto di Base è gratuito.

Il datore di lavoro mi ha chiesto di aprire un conto corrente per il pagamento dello stipendio. Quali documenti servono?

Il “conto corrente di base”, rappresenta un diritto fondamentale poiché, in assenza di un conto, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro. Il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori la retribuzione in contanti è, infatti, punibile con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Per la legge italiana, chi vuole aprire un conto corrente deve presentare i suoi documenti d’identità in corso di validità (o altro documento di riconoscimento considerato equivalente ai sensi della normativa vigente) e il codice fiscale. Ai cittadini non–EU spesso viene richiesto anche il possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno.

Non è invece necessario un contratto di lavoro anche perché per legge i datori di lavoro sono obbligati a versare lo stipendio tramite bonifico bancario e in assenza di conto corrente, si vedono costretti a rinunciare all’assunzione. Senza un conto corrente dunque, diventa impensabile ottenere un regolare contratto di lavoro.

Per aprire un conto corrente di base non è neanche necessario un  un certificato di residenza, trattandosi di un istituto pensato anche per i senza fissa dimora.

Un richiedente asilo ancora in attesa del rilascio del permesso di soggiorno può aprire un conto corrente di base?

Si, come chiarito sia dalla Circolare ABI del 19 aprile 2019 , che dalle Poste Italiane https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/06/La-comunicazione.pdf   anche un richiedente asilo può aprire un conto corrente di base alla posta o in banca, i documenti da presentare sono:

–              il codice fiscale;

–              il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo, oppure

–              la ricevuta della presentazione della richiesta di protezione internazionale (che viene data quando si verbalizza la domanda). Questa ricevuta deve essere
             –   “in corso di validità;
             –    riportare il nome e la data di nascita del richiedente;
             –    avere la fotografia

Il detenuto straniero ammesso al lavoro esterno o a una misura alternativa al carcere, può aprire un conto corrente di base?

Si, il detenuto straniero in possesso di un documento che attesti l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione, può aprire un conto corrente bancario o postale, anche se è privo del permesso di soggiorno

Per l’apertura di un conto di base è necessario produrre un documento di riconoscimento in corso di validità (nel caso di documento originale trattenuto dalle forze dell’ordine può essere acquisita una copia del documento con attestazione di validità da parte delle stesse) e il documento attestante il codice fiscale. C’è bisogno, inoltre, della documentazione che certifichi la condizione di esecuzione penale esterna e del contratto di lavoro o documento equipollente.

Cosa fare in caso in cui, nonostante il possesso della documentazione necessaria, la banca o le poste si rifiutano di aprire un conto corrente di base?

La titolarità di un conto corrente costituisce un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro, nonché accedere alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato italiano. È pertanto illegittimo e discriminatorio il comportamento dell’istituto bancario o postale che in presenza della documentazione necessaria (codice fiscale, documento di identità o ricevuta della presentazione della richiesta di protezione internazionale) si rifiuta di aprire al richiedente il conto corrente di base.

Il comportamento discriminatorio può essere segnalato direttamente all’ABI. È anche possibile segnalare la discriminazione subita all’UNAR o all’ all’ASGI. Se la situazione non si risolve  è anche possibile intentare un’azione discriminatoria ai sensi degli artt 43 e 44 del Testo Unico immigrazione (vedi ordinanza del Tribunale di Roma  del  26 gennaio 2021) .

Per maggiori informazioni riguardanti l’accesso dei cittadini stranieri ai servizi bancari, l’ABI ha pubblicato “Benvenuto in banca” una brochure disponibile online in dieci lingue per favorire il processo di inclusione finanziaria dei cittadini stranieri e per semplificare la relazione con le banche e conoscere meglio i servizi offerti.

FONTE ARTICOLO: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro & delle Politiche Sociali

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