Roma, 2 settembre 2025 – La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sullo ius sanguinis da diversi tribunali italiani.
Con la sentenza n. 142 del 31 luglio 2025, i giudici costituzionali hanno stabilito che non è possibile un intervento volto a limitare l’acquisizione della cittadinanza per discendenza attraverso una sentenza manipolativa, dal momento che le scelte in materia spettano al legislatore, titolare di un «ampio margine di discrezionalità» sui presupposti per l’attribuzione dello status civitatis.
Le questioni erano state sollevate dai Tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze nell’ambito di ricorsi presentati da discendenti di cittadini italiani nati all’estero, residenti fuori dal Paese e già in possesso della cittadinanza di un altro Stato. Secondo i giudici rimettenti, la normativa – contenuta nell’articolo 1 della legge n. 91/1992 – non garantirebbe un effettivo legame con l’ordinamento giuridico italiano, poiché riconosce la cittadinanza esclusivamente in base alla discendenza.
La Corte ha chiarito che la filiazione resta un vincolo idoneo, alla luce dei principi costituzionali, a giustificare l’acquisizione della cittadinanza. I dubbi sollevati, basati sulla presenza di ulteriori collegamenti con ordinamenti stranieri, richiederebbero invece scelte politiche e normative non di competenza della Consulta.
Sono state dichiarate inammissibili le censure relative agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest’ultimo richiamato in riferimento sia ai vincoli europei sia agli obblighi internazionali, che però non sono stati individuati in modo preciso dai rimettenti. Inoltre, sono state giudicate non fondate le accuse di disparità di trattamento rispetto ad altri meccanismi di acquisizione della cittadinanza, poiché non vi sarebbe una «sostanziale identità di situazioni».
Infine, la Corte ha respinto le richieste di pronunciarsi sulla nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 36/2025 (convertito nella legge n. 74/2025), che ha introdotto limiti allo ius sanguinis. Tale normativa, ha precisato la Consulta, non è applicabile ai procedimenti da cui sono scaturite le questioni esaminate.


