Roma, 2 ottobre 2025 – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 la Legge n. 136 del 17 settembre 2025, con cui l’Italia ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanze-lavoro, firmato a Roma il 2 maggio 2022.
L’articolo 27 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/98) già include tra gli ingressi “fuori quota” quelli destinati a specifiche categorie di lavoratori, come giovani che partecipano a programmi di scambi internazionali o di mobilità giovanile, senza essere soggetti ai limiti imposti dal decreto flussi.
Con l’intesa raggiunta con il Giappone, si introduce una cornice chiara e bilaterale per facilitare tali movimenti: ciascuna parte si impegna a rilasciare, a titolo gratuito, un visto per vacanza-lavoro ai cittadini dell’altro Paese, di età compresa tra i 18 e i 30 anni e residenti nel proprio Stato di origine.
Il visto avrà una durata di un anno e permetterà di esercitare, senza bisogno di permesso di lavoro, un’attività professionale come esperienza accessoria al soggiorno. L’attività potrà durare al massimo sei mesi, anche presso datori di lavoro diversi.
Infine, l’accordo stabilisce che ciascuna parte determinerà annualmente il numero di visti vacanza-lavoro che potranno essere concessi.


