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I contributi? Solo dopo l’assunzione vera e propria

L’Inps: “L’obbligo previdenziale non scatta con il contratto di soggiorno”

Roma – 17 aprile 2008 – Il rapporto di lavoro con un cittadino straniero che è appena arrivato in Italia con i flussi non decorre da quando si sottoscrive il “contratto di soggiorno” presso lo Sportello unico per l’immigrazione, ma dall’assunzione vera e propria. Ed è solo con quest’ultima che scatta l’obbligo di versare i contributi previdenziali.

Rispondendo alle richieste di alcuni suoi uffici, l’ Inps ha chiarito che il contratto di soggiorno introdotto dalla legge Bossi-Fini non coincide con il contratto di lavoro.

Il primo, spiega in un messaggio l’istituto previdenziale,  deve intendersi “come impegno assunto dalle parti a concludere, nel termine previsto dalla norma, un contratto di lavoro le cui principali condizioni sono già indicate nel contratto di soggiorno stesso”. Il termine entro cui assumere sarebbero “sei mesi a partire dalla data di rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato”.

Ci sono poi due casi particolari nei quali l’assunzione può avvenire anche oltre i sei mesi: indisponibilità del datore di lavoro o subentro in caso di decesso o cessazione d’azienda.

Succede spesso che, specialmente se l’attesa per l’arrivo in Italia di un lavoratore con i flussi si prolunga troppo, il datore cambia idea e assume qualcun altro. Quando il lavoratore straniero finalmente arriva, non ha più un posto di lavoro, ma può chiedere un permesso per attesa occupazione: questo gli darà altri sei mesi di tempo per trovare un altro datore di lavoro con il quale sottoscrivere il contratto di soggiorno e formalizzare l’assunzione vera e propria.

Durante il lungo iter per l’ingresso del lavoratore, capita anche che  muoia l’aspirante  datore di lavoro domestico oppure che l’azienda che lo ha chiamato con i flussi cessi l’attività. In queste situazioni è ammesso il subentro nell’assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto o della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva quella precedente, e questo allunga ulteriormente i tempi per l’assunzione.

“È legittimamente possibile – conclude l’Inps – che il contratto di lavoro abbia data successiva al contratto di soggiorno per lavoro concluso a seguito di primo ingresso in Italia e pertanto l’obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro indicata nello specifico contratto di lavoro”.

Scarica
INPS – Messaggio 15 aprile 2008, n. 8737

Elvio Pasca

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