Roma, 30 gennaio 2026 – La semplice positività a un test antidroga non basta più per condannare un automobilista. Serve la prova della pericolosità concreta per la guida. Con la sentenza n. 10 del 2026, depositata il 29 gennaio, la Corte costituzionale mette un punto fermo su una delle novità più controverse della riforma del Codice della strada del 2024 e ridimensiona l’impianto della cosiddetta «tolleranza zero».
La Consulta non abroga la norma, ma ne impone una lettura costituzionalmente orientata: è punibile solo chi si mette alla guida in condizioni tali da compromettere la sicurezza della circolazione. In altre parole, il reato non può fondarsi su un dato puramente biologico, come la presenza di tracce di sostanze stupefacenti nell’organismo, ma deve essere ancorato a un rischio reale e verificabile.
Fine dell’automatismo punitivo
La riforma del 2024 aveva eliminato il riferimento allo «stato di alterazione psico-fisica», sostituendolo con una formula più netta: guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Nella pratica, ciò aveva trasformato i controlli su strada in un automatismo: positività al test rapido uguale denuncia, indipendentemente dal momento dell’assunzione e dagli effetti effettivi sulla capacità di guida.
È proprio questo automatismo che la Corte ha ritenuto incompatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità. Secondo i giudici, una norma che punisce chiunque risulti positivo, anche per un’assunzione lontana nel tempo e priva di incidenza sulla guida, finisce per colpire comportamenti non offensivi.
La svolta: dalla traccia al pericolo
Il cuore della sentenza sta nel criterio introdotto dalla Consulta: per condannare, le forze di polizia e l’autorità giudiziaria devono accertare che la sostanza presente nell’organismo sia, per qualità e concentrazione, scientificamente idonea a provocare in un assuntore medio un’alterazione delle capacità di guida tale da creare un pericolo per la circolazione.
Non basta dunque una traccia. Serve una pericolosità qualificata, fondata sulle conoscenze tossicologiche e sulla letteratura scientifica attuale. Il reato torna così a essere un comportamento realmente offensivo, e non un mero dato di laboratorio.
Sanzioni restano severe, ma cambia la prova
Le sanzioni previste dall’articolo 187 restano pesanti: multe da 1.500 a 6.000 euro, arresto fino a un anno, sospensione della patente da uno a due anni, decurtazione di dieci punti e possibile confisca del veicolo. In caso di recidiva entro tre anni, scatta la revoca della patente e il divieto di conseguirne una nuova per un periodo che può arrivare fino a cinque anni.
Ciò che cambia radicalmente è il regime della prova. Nei procedimenti in corso e in quelli futuri, la difesa potrà contestare l’idoneità concreta della positività a incidere sulla guida, senza dover negare l’assunzione in sé. Per i giudici, condannare senza verificare il pericolo effettivo significa violare la Costituzione.
Controlli più complessi, ma più garantiti
La sentenza riporta al centro elementi che la riforma del 2024 aveva di fatto accantonato: soglie di rilevanza, matrici biologiche, tempi di assorbimento e smaltimento delle sostanze, valutazioni tossicologiche. I controlli diventano più complessi, ma anche più aderenti alla realtà scientifica e ai principi dello Stato di diritto.
Il messaggio della Consulta è chiaro: la sicurezza stradale resta un obiettivo primario, ma non può essere perseguita sacrificando la distinzione fondamentale tra ciò che è semplicemente rilevabile e ciò che è realmente pericoloso. Con questa decisione, la «tolleranza zero» cede il passo a un criterio più esigente, ma anche più giusto: punire il rischio, non la sola positività.


