Roma, 6 gennaio 2026 – Dal 1° gennaio 2026 si rafforzano in modo concreto le tutele per i lavoratori fragili e per i caregiver. Accanto ai permessi già previsti dalla Legge 104, entra infatti in vigore una nuova misura pensata per rispondere a un’esigenza quotidiana spesso trascurata: la gestione delle assenze brevi e ricorrenti legate a visite mediche, esami diagnostici e cicli terapeutici.
La novità è stata chiarita dall’INPS con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, che fornisce le indicazioni operative sull’applicazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106.
Dieci ore annue in più oltre ai permessi della 104
La misura prevede dieci ore annue di permesso retribuito, che si aggiungono e non sostituiscono i tre giorni mensili già riconosciuti dalla normativa 104. Il beneficio è rivolto ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Si tratta di un intervento mirato a coprire quelle assenze di breve durata che difficilmente trovano spazio nei permessi giornalieri tradizionali, ma che sono fondamentali nei percorsi di cura continuativi.
Come richiedere le nuove ore di permesso
Per usufruire delle dieci ore aggiuntive, il lavoratore deve presentare richiesta diretta al datore di lavoro. È necessario essere in possesso di una prescrizione medica rilasciata da un medico di medicina generale o da uno specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, relativa a visite specialistiche, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche frequenti.
Dopo aver fruito del permesso, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro l’attestazione della struttura sanitaria che certifichi l’avvenuta prestazione.
Permessi riconosciuti anche per i figli minori malati
La tutela si estende anche ai genitori lavoratori che assistono un figlio minore affetto da malattia oncologica, invalidante o cronica, anche rara. In questi casi spettano dieci ore annue di permesso, indipendenti da quelle eventualmente già utilizzate dal lavoratore per sé stesso.
Per accedere al beneficio è necessario dichiarare al datore di lavoro il possesso dei requisiti di legge, presentare la prescrizione medica e il riconoscimento dell’invalidità civile del figlio pari o superiore al 74%. In presenza di più figli minori, le dieci ore sono riconosciute per ciascun figlio e a ciascun genitore lavoratore.
Indennità economica e quadro normativo
Durante le ore di assenza, al lavoratore spetta un’indennità economica calcolata secondo le regole vigenti in materia di malattia. Il riferimento normativo riguarda esclusivamente la quantificazione del trattamento economico, poiché la finalità del permesso è diversa dalla classica assenza per malattia del lavoratore.
Nel complesso, le dieci ore annue di permesso retribuito rappresentano un tassello significativo di una riforma più ampia delle tutele per i lavoratori fragili e per chi presta assistenza. Una misura pensata per rendere il sistema più aderente alla realtà concreta dei percorsi di cura, dove la continuità delle terapie e degli esami è parte integrante della vita lavorativa.


