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Permessi umanitari per i nordafricani prorogati di altri sei mesi

Il decreto del governo in Gazzetta Ufficiale dopo le pressioni di Tunisi. Chi non aveva ancora trovato lavoro rischiava l’irregolarità

 

Roma – 22 maggio 2012 –  Alla fine la proroga è arrivata. I permessi di soggiorno umanitari rilasciati ai nordafricani sbarcati lo scorso anno in Italia durante la primavera araba, soprattutto tunisini, dureranno altri sei mesi.

Lo prevede un decreto firmato dal presidente del consiglio Mario Monti, appena arrivato in Gazzetta Ufficiale. Un “bis” rispetto alla proroga già decisa lo scorso ottobre, che salverà dall’irregolarità quanti non hanno  ancora trovato un lavoro e quindi non sono riusciti a convertire il loro permesso.

A pesare sulla scelta del governo, soprattutto la  necessità di mantenere buoni rapporti con le autorità di Tunisi. Nelle premesse del decretosi cita ad esempio il “proficuo rapporto di collaborazione” con il governo uscito dalla rivoluzione, così le sue “rinnovate  richieste”  per “proseguire nelle linee di cooperazione e collaborazione gia’ avviate”.

Secondo il governo, la proroga può “rafforzare  il  processo  di  graduale inserimento” dei migranti nel tessuto  sociale  ed  economico del Paese. Ma dà anche il tempo di avviare,  “per  quanti  di loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi di origine o di provenienza”.

Elvio Pasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2012 Proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini nordafricani. (12A05792) (GU n. 117 del 21-5-2012 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
febbraio 2011, con cui e’ stato dichiarato lo stato di emergenza  nel
territorio  nazionale  in  relazione  all’eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al  31  dicembre
2011, e 6 ottobre 2011, con il quale lo stato di emergenza  e’  stato
prorogato per tutto l’anno 2012;
Visto l’articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, recante “Testo Unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero”;
Visti altresi’ l’articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 286
del 1998 e l’articolo 11, comma 1, lettera  c-ter,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e  successive
modificazioni, recante regolamento di attuazione del  predetto  Testo
Unico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile
2011, concernente le misure umanitarie di  protezione  temporanea  da
assicurarsi  nel  territorio  dello  Stato  a  favore  di   cittadini
appartenenti  ai  Paesi  del  Nord  Africa  affluiti  nel  territorio
nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile  2011,  ed
in particolare l’articolo 2 con il quale sono  state  individuate  le
condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del  permesso
di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai  sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del citato  D.P.R.  n.  394
del 1999;
Visto il successivo D.P.C.M. 6 ottobre 2011, con il quale e’  stata
disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi  di
ulteriori sei mesi;
Tenuto conto del proficuo rapporto di collaborazione in essere  con
le autorita’ del nuovo Governo tunisino nell’azione di contrasto alla
tratta degli esseri umani e all’immigrazione clandestina, nonche’ sul
complesso delle politiche migratorie;
Preso  atto  delle  rinnovate  richieste  di  dette  autorita’   di
proseguire nelle linee di cooperazione e collaborazione gia’ avviate;
Rilevato che una cospicua parte dei cittadini stranieri beneficiari
delle su indicate misure  di  protezione  umanitaria  ha  conseguito,
tramite la  conversione  del  titolo  in  possesso,  un  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro o per altre tipologie  previste  dalla
legge;
Ritenuto che una  ulteriore  proroga  delle  misure  umanitarie  di
protezione  temporanea  possa  rafforzare  il  processo  di  graduale
inserimento dei predetti migranti nel tessuto  sociale  ed  economico
del Paese, consentendo, al contempo, di  sviluppare,  per  quanti  di
loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi
di origine o di provenienza;
Considerato che l’adozione di tali misure si iscrive nel quadro  di
una piu’ complessiva strategia atta a favorire il progressivo rientro
dall’emergenza;
Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per  prorogare  di
ulteriori sei mesi il termine di durata dei permessi umanitari di cui
al predetto articolo 2″, comma 1, del D.P.C.M. 5  aprile  2011,  gia’
prorogato con il successivo decreto 6 ottobre 2011;
D’intesa  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   dell’interno,
dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine di  sei  mesi,  di  cui  all’articolo  comma  1,  del
D.P.C.M. 5 aprile 2011, come prorogato dal D.P.C.M. 6  ottobre  2011,
relativo alla durata dei permessi di soggiorno rilasciati per  motivi
umanitari ai sensi dell’art. 11 comma 1, lettera c-ter,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e  successive
modificazioni, e’ prorogato  di  ulteriori  sei  mesi  alle  medesime
condizioni di cui ai predetti D.P.C.M.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione  del  presente  decreto  si
provvede a carico del Fondo nazionale della protezione civile.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 15 maggio 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell’economia 
e delle finanze     
Monti

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