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Permesso a punti: ecco l’accordo di integrazione

Dovrà firmarlo chi arriva in Italia, dopo due anni la verifica. Per chi scende a zero, scatta l’espulsione

Roma – 17 maggio 2010 – Annunciato come imminente dal ministro del lavoro Maurizio Sacconi, l’accordo di integrazione rivoluzionerà la vita degli immigrati, obbligandoli a raggiunge determinati traguardi se vogliono rimanere in Italia. Le bozze del regolamento, dell’accordo e delle tabelle dei punteggi che pubblichiamo qui sotto permettono di farsi un’idea abbastanza precisa di come funzionerà.

L’accordo dovrà essere firmato presso lo  Sportello unico per l’immigrazione o in Questura dai cittadini stranieri che hanno un’età compresa tra i sedici e i sessantacinque anni, ma non è retroattivo. Scatterà infatti solo per quelli che entreranno in Italia dopo l’entrata in vigore del regolamento e chiederanno un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. 

Firmandolo ci si impegna a conseguire entro due anni una conoscenza poco più che elementare (livello A2) dell’italiano e una conoscenza “sufficiente” dei “principi fondamentali della Costituzione”, delle ”istituzioni pubbliche” e “della vita civile in Italia”, in particolar modo per quanto riguarda sanità, scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali. Ci si impegna poi a far frequentare ai figli la scuola dell’obbligo e si dichiara di aderire alla “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” del ministero dell’Interno.

Entro un mese dalla firma si deve seguire un mini-corso gratuito di “formazione civica e informazione sulla vita civile” che dura tra cinque e dieci ore, ma nella bozza non si parla di corsi di italiano. Durante il corso obbligatorio, allo straniero vengono però indicate le “iniziative a sostegno del processo di integrazione” (come ad esempio altri corsi?) attive nella provincia.

L’integrazione si misura con dei punti (o crediti) associati alle conoscenze linguistiche, ai corsi frequentati e ai titoli di studio di ogni straniero , così come a determinati comportamenti, come la scelta del medico di base, la registrazione del contratto d’affitto e le attività imprenditoriali o di volontariato. I punti però si perdono in caso di condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali e illeciti amministrativi e tributari.

A due anni dalla firma, lo Sportello Unico per l’Immigrazione esamina la documentazione presentata dallo straniero (attestati di frequenza a corsi, titolo di studio ecc.) o, se questa non c’è, lo sottopone a un test. In entrambi i casi la verifica si chiude con l’assegnazione di un punteggio: da trenta punti in su, l’accordo si considera rispettato, da uno a ventinove si viene “rimandati”, con l’impegno a raggiungere quota trenta entro un anno, ma se i punti sono zero o meno scatta l’espulsione.

Il Ministero dell’Interno curerà un’anagrafe dei firmatari dell’accordo di integrazione, nel quale saranno registrati anche tutti i punteggi, le cui variazioni verranno di volta in volta comunicate ai diretti interessati. Questi potranno naturalmente accedere all’anagrafe anche per controllare la loro posizione.

Quando partirà questa rivoluzione? C’è tempo. Dopo un primo via libera al regolamento dal Consiglio dei Ministri, bisognerà attendere i pareri di Conferenza Unificata e Consiglio di Stato, quindi l’approvazione definitiva da parte del governo e l’arrivo in Gazzetta Ufficiale. Dopo la pubblicazione, se la bozza rimane così com’è, passeranno però altri quattro mesi prima che l’accordo di integrazione entri in vigore.

Elvio Pasca

Scarica le bozze:

Il regolamento

Il testo dell’accordo (allegato A)

Cosa dà punti (allegato B)

Cosa fa perdere punti (allegato C)

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