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Quali semplificazioni per l’assunzione di lavoratori stranieri dall’estero ha previsto il DL Cutro? La guida del Ministero

Roma, 26 giugno 2023 – Il cd “decreto Cutro”(DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri e sugli effetti del medesimo nulla osta. Si tratta di modifiche  intese a consentire l’impiego in termini rapidi dei lavoratori che fanno ingresso in Italia per motivi di lavoro e con le quali viene in gran parte posta a regime una disciplina transitoria , già stabilita con riferimento alle quote di ingresso di lavoratori stranieri relative agli anni 2021-2023.

Cosa succede dopo che lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al lavoro? È possibile da subito iniziare a lavorare?

Le nuove norme hanno introdotto nel Testo Unico Immigrazione (articolo 6-bis), una semplificazione nella procedura di ingresso, in base alla quale lo straniero entrato  in Italia a seguito di rilascio di nulla osta al lavoro, può iniziare a svolgere attività lavorativa anche se non ha ancora sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Si tratta di una semplificazione applicabile a tutte le ipotesi di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e si estende anche agli ingressi che avvengono al di fuori delle quote previste dal decreto flussi (come, ad esempio, gli ingressi per Blue card ex art. 27 quater TUI, trasferimenti intra-societari ex art. 27 quinquies TUI , ingressi per formati all’estero ed ingressi per casi particolari ex art. 27 TUI).

La nuova previsione si applica anche alle ipotesi in cui non è previsto il rilascio del nulla osta al lavoro, ma  questo è sostituito da una comunicazione  del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno, in caso di sottoscrizione di  apposito  protocollo  di  intesa con Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

In ogni caso per la regolare assunzione del lavoratore è sempre richiesto il rispetto degli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti competenti (Mod. UNILAV)  da parte del datore di lavoro.

Resta inoltre, la regola che, al fine dell’ingresso nel territorio nazionale, dopo il rilascio del nulla osta, gli uffici consolari italiani del Paese di residenza o di origine dello straniero devono rilasciare il visto d’ingresso.

Cosa è l’asseverazione che viene richiesta al datore di lavoro in merito alle condizioni reddituali e delle condizioni contrattuali offerte?

A partire dal  decreto flussi 2022  è stato previsto che tra la documentazione che il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta al lavoro vi è anche l’asseverazione, ovvero un documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati…) o organizzazioni datoriali (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato), certificano il rispetto da parte del datore di lavoro dei presupposti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri. Le norme introdotte decreto Cutro hanno messo a regime tale procedura.

In base alle nuove norme, quindi, all’interno della procedura di rilascio di nulla osta, la verifica, prima di competenza dell’Ispettorato Nazionale del lavoro,  dei requisiti relativi  all’osservanza (nello schema di contratto) delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro, deve essere ora fatta, prima dell’invio della domanda,  da alcune categorie di professionisti.

Come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le verifiche in oggetto tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall’impresa. In caso di esito positivo delle verifiche, è rilasciata apposita asseverazione, che il datore di lavoro trasmette allo sportello unico per l’immigrazione unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero (nell’ambito della procedura di richiesta di nulla osta).

E’ sempre necessaria l’asseverazione?

No, la suddetta asseverazione non serve per le richieste di nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito protocollo di intesa – protocollo con il quale le organizzazioni si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti che negli altri casi sono oggetto di asseverazione.

Cosa succede dopo l’inoltro della domanda? Quanto bisogna aspettare per il rilascio del nulla osta al lavoro?

A partire dal  decreto flussi 2022, con una disposizione che il decreto Cutro ha messo a regime, è stato previsto un limite temporale, oltre il quale, in mancanza dell’acquisizione e comunicazione di elementi ostativi da parte della questura competente e in presenza degli altri presupposti stabiliti dalla legge (in particolare il limite massimo di ingressi consentiti), lo Sportello unico per l’immigrazione deve automaticamente  rilasciare il nulla osta al lavoro richiesto da un datore di lavoro per l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) di un lavoratore straniero. Tale limite è pari, in base alle nuove norme, a sessanta giorni, decorrenti dalla richiesta del datore di lavoro (per il Decreto flussi 2022 il termine era stato, in via sperimentale, fissato in 30 giorni).

In mancanza di quote disponibile il nulla osta non viene automaticamente rilasciato. Il Decreto Cutro ha previsto che le domande che non vengono accolte per mancanza di quote potranno essere esaminate, presumibilmente in via prioritaria e previo rinnovo della domanda, nell’ambito delle quote che si renderanno disponibili con i successivi decreti flussi.

Cosa succede se da verifiche successive risulta che il nulla osta al lavoro non poteva essere rilasciato?

L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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